STATUTO
L’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di L’Aquila è stato eretto dall’Arcivescovo metropolita
Mons. Carlo Martini con Decreto n. 174 del 15 agosto 1979. Successivamente, con
Decreto n. 191/83 del 12 ottobre 1983 della Sacra Congregazione per l’Educazione
Cattolica, esso è stato “associato” all’Istituto di Scienze Religiose della
Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Infine, con
Decreto n. 191/83/30 del 28 gennaio 1987 della stessa Congregazione, l’Istituto
è stato eretto accademicamente, in via definitiva, e collegato alla Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Lateranense. A seguito dell’Istruzione
dell’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008, in data 24 giugno 2010 è stato
approvato “ad quinquennium” il Nuovo Statuto mentre era Presidente Moderatore,
S. E. Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila.
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TITOLO I
Natura e finalità
dell’Istituto
Art. 1 – L’Istituto Superiore di
Scienze Religiose (ISSR) dell’Aquila «Fides et Ratio» (eretto
accademicamente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica) è una
Istituzione accademica ecclesiastica prevista dal Codice di Diritto Canonico
(can. 821) e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (can. 404 2).
L’Istituto è regolato dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze
Religiose della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008.
Art. 2 – L’ISSR dell’Aquila ha come scopo
la formazione dei fedeli – laici, religiose e religiosi non sacerdoti – in
ordine all’arricchimento della propria vita cristiana, alla capacità di dare
ragione della propria fede, all’esercizio dell’apostolato loro proprio e, in
particolare, alla loro partecipazione all’evangelizzazione. Allo stesso tempo,
esso prepara figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e
operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri
sacri nella loro specifica missione.
Art. 3 - L’ISSR dell’Aquila, per il
conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto, propone - sia nel corso triennale di studi
filosofici e teologici, al temine del quale si consegue il Baccalaureato
(Laurea) in Scienze Religiose, sia nel corso quinquennale dei medesimi studi, al termine del quale si consegue
il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose, sia,
infine, nelle altre attività culturali che affiancano l’attività accademica –
la trattazione sistematica, con metodo scientifico proprio, della dottrina
cattolica, attinta alla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo
della Chiesa. Promuove, inoltre, la ricerca delle risposte agli interrogativi
umani, in prospettiva teologica e con l’aiuto delle scienze filosofiche, delle
scienze umane e degli altri ambiti disciplinari che si occupano di studi
religiosi.
Art. 4 - La Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense
(d’ora in poi indicata nel presente Statuto con la sigla PUL), alla quale l’ISSR dell’Aquila è
collegato, esprime il proprio parere sullo Statuto e sul Regolamento
dell’Istituto, esprime il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti in
occasione della loro cooptazione e della loro promozione, approva i piani di
studio, conferisce il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in
Scienze Religiose agli studenti dell’Istituto medesimo, al termine del
curriculum quinquennale di studi; conferisce, altresì, il Baccalaureato
(Laurea) in Scienze Religiose agli studenti del corso triennale, al termine dei
loro studi.
TITOLO II
Governo
dell’Istituto
Art. 5 - L’ISSR aquilano è governato
da autorità comuni con la Facoltà di S. Teologia della PUL cui è
collegato, e autorità proprie dell’Istituto:
- autorità comuni sono: il Gran
Cancelliere, il Decano della Facoltà di Teologia e il Consiglio della Facoltà
stessa;
- autorità proprie dell’Istituto
sono: il Moderatore, il Direttore (che nell’ISSR dell’Aquila assume la
denominazione di Preside, e così verrà indicato di seguito nel presente
Statuto) e il Consiglio d’Istituto.
L’ISSR è posto sotto
la direzione e responsabilità diretta dell’Ordinario dell’Aquila, al quale
spetta la funzione di Moderatore.
Art. 6 - Compiti del Moderatore:
a) assicurare l’integrale custodia della
dottrina cattolica nonché la sua fedele trasmissione;
b) nominare i docenti: acquisito il parere
favorevole della Facoltà di S. Teologia della PUL, concedendo la missio
canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale,
dopo che gli stessi abbiano emesso la professione di fede, nonché la venia
docendi a coloro che insegnano altre discipline.
c) revocare, per giusta causa, la missio
canonica o la venia docendi rispettivamente ai docenti di
discipline concernenti la fede e la morale o di altre discipline;
d) dare il nulla osta per la nomina del
Preside, scelto fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio
d’Istituto;
e) significare alla Facoltà di S. Teologia
della PUL le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la
medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
f) vigilare sull’andamento dottrinale e
disciplinare dell’Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
g) nominare, ad annum, tra i Docenti
dell’ISSR dell’Aquila, il Vice Preside;
h) nominare l’Economo e il Segretario, sentito
eventualmente il Preside dell’ISSR;
i) approvare i bilanci consuntivi e
preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
l) firmare i diplomi dei gradi accademici
dell’ISSR, unitamente al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL e al
Preside dell’Istituto.
Art. 7 - Il Preside, nominato
dal Gran Cancelliere della PUL tra i Docenti stabili dell’Istituto, acquisito
il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di S. Teologia e con il nulla
osta del Moderatore, rimane in carica cinque anni e può essere confermato nel
suo ufficio una sola volta consecutivamente.
A lui compete:
a) rappresentare l’Istituto davanti al
Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà di S. Teologia della PUL e
alle autorità civili;
b) fornire annualmente al Decano della
Facoltà di S. Teologia della PUL le informazioni sulla vita dell’Istituto, da
presentare al Consiglio di Facoltà;
c) dirigere l’Istituto, promuoverne e
coordinarne le attività soprattutto nel settore disciplinare, dottrinale ed
economico;
d) convocare e presiedere le sessioni del
Consiglio d’Istituto;
e) presenziare alle assemblee degli
studenti, di persona o per delega;
f) redigere la relazione quinquennale sulla
vita e l’attività dell’ISSR;
g) firmare i diplomi dei gradi accademici
dell’ISSR, unitamente al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL e al
Moderatore;
h) esaminare le richieste e i ricorsi dei
docenti e degli studenti, sottoponendo i casi più difficili, non risolti dal
Consiglio d’Istituto, al giudizio della Facoltà di S.Teologia della PUL.
Art. 8 – Il Vice Preside, nominato dal
Moderatore tra i docenti stabili dell’ISSR dell’Aquila, ha funzioni di
cooperazione vicaria riguardo ai diversi indirizzi e corsi attivati nell’ambito dell’Istituto.
Il Vice Preside
sostituisce il Preside quando egli è assente o impedito; collabora direttamente
con lui nella conduzione dell’Istituto, con particolare riferimento
all’attività ordinaria.
Art. 9 - Il Consiglio di Istituto è composto dal Preside, dal Vice Preside (se nominato), da tutti i docenti
stabili e da due rappresentanti dei non stabili, eletti dai loro colleghi, dal
Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL o da un suo Delegato, da un
Delegato del Moderatore, da due studenti ordinari eletti dall’assemblea degli
studenti e dal Segretario con compiti di attuario. Tutti sono membri di
diritto.
I rappresentanti dei
docenti vengono designati ad annum e non possono ricevere più di due
mandati consecutivi.
I rappresentanti
degli studenti sono eletti all’inizio dell’anno accademico.
Il Consiglio di
Istituto è convocato dal Preside
almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della
maggioranza del Consiglio stesso; esso assume le sue decisioni con la
maggioranza dei membri di diritto e,
circa le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi di essi. Se
vengono trattate questioni riguardanti il corpo docente, i rappresentanti degli
studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.
Art. 10 - Il Consiglio d’Istituto ha
il compito di:
a)
stabilire il piano di studi e preparare il testo dello Statuto e del
Regolamento dell’ISSR, da sottoporre all’approvazione del Consiglio della
Facoltà di S. Teologia della PUL;
b)
stabilire le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari
proposti dai Docenti e il calendario scolastico preparato dal Segretario;
c)
designare la terna di docenti stabili nell’ambito della quale il Gran
Cancelliere nominerà il Preside;
d)
proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
e)
approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR
preparata dal Preside;
f)
verificare la consistenza e funzionalità delle strutture e dei sussidi
dell’Istituto, specialmente della biblioteca;
g)
indirizzare e sostenere l’Istituto circa eventuali iniziative di collaborazione
con altre realtà accademiche;
h)
risolvere le questioni ad esso demandate dal Preside o da altre Autorità
accademiche;
i)
costituire commissioni per questioni speciali;
l)
approvare i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio
Economico;
m)
promuovere incontri periodici con altre realtà accademiche su temi di comune
interesse al fine di stimolare la qualità degli studi;
n)
deliberare sulle più gravi sanzioni disciplinari da comminare agli studenti.
Art. 11 - Il Segretario viene nominato dal Moderatore per un
quinquennio, sentito il parere del Preside e può essere confermato; redige e firma i verbali, che conserva dopo averli sottoposti alla firma del
Moderatore e del Preside, a seconda dei casi; custodisce gli atti della
Segreteria degli studenti; controfirma i documenti relativi alla Segreteria;
cura l’iscrizione degli studenti e ne tiene aggiornati i fascicoli; organizza
tutte le operazioni di competenza della Segreteria.
TITOLO III
Docenti
Art. 12 - I docenti dell’ISSR si
distinguono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari, e non
stabili, che possono essere incaricati o invitati o assistenti.
a) L’ISSR deve avere
almeno un docente stabile per ognuna delle area disciplinari: Sacra Scrittura,
Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze Umane.
b) I docenti stabili devono essere in possesso del congruo Dottorato. Devono, inoltre,
distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di
responsabilità ecclesiale ed accademica; dimostrare di possedere capacità
d’insegnamento ed essersi dimostrati idonei alla ricerca con documenti
probanti, in particolare con la pubblicazione di ricerche e studi.
c) I docenti stabili
presso l’ISSR dell’Aquila non possono contemporaneamente essere stabili in
altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. L’incarico di docente
stabile è, inoltre, incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano
impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla
ricerca.
d) I docenti non
stabili, comunque nominati per le discipline ecclesiastiche, devono avere
almeno la Licenza canonica in una disciplina ecclesiastica o un titolo
equipollente, e aver dato prova di possedere buone attitudini all’insegnamento
e alla ricerca scientifica.
e) I docenti non
stabili, incaricati per l’insegnamento delle discipline non ecclesiastiche,
devono essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo degli studi
universitari e aver dato prova di possedere buone attitudini all’insegnamento e
alla ricerca di scientifica.
f) I docenti, al
termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di
età, cessano dall’ufficio.
g) Ai docenti
ordinari, che cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docenti
emeriti; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni,
possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.
h) I docenti emeriti
e i docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di
singoli corsi fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.
Art. 13 – Tutti i docenti dell’ISSR
dell’Aquila devono, comunque, distinguersi per onestà di vita, integrità di
dottrina, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica. Il loro
insegnamento dovrà essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla
fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
I docenti stabili,
che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono
ricevere la missio canonica dal Moderatore dell’Istituto, dopo aver
emesso la professione di fede.
Gli altri docenti
stabili ricevono la venia docendi dal Moderatore dell’Istituto.
Il Moderatore può
privare della missio canonica o della venia docendi quel docente
che abbia insegnato contro la dottrina cattolica e il Magistero della Chiesa o
si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo il diritto
di difesa e osservato quanto prescritto dagli artt. 22 e 30 delle Ordinationes della Costituzione Sapientia Christiana.
Art. 14 – I docenti ordinari sono
professori, assunti a titolo definitivo e a tempo pieno, che si occupano della
ricerca scientifica, attendono all’insegnamento e all’assistenza degli
studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli
organismi collegiali.
Art. 15 – I docenti straordinari sono
professori assunti a tempo pieno. I requisiti per essere nominato
docente straordinario sono, oltre quelli prescritti per i docenti stabili, in
generale, e per gli ordinari, in particolare: aver dimostrato attitudine
all’insegnamento universitario mediante un tirocinio di almeno tre anni; avere
il consenso scritto del proprio Ordinario.
Il Moderatore,
acquisito il parere favorevole della Facoltà di S. Teologia della PUL, nomina i
docenti stabili straordinari, concedendo la missio canonica a coloro che
insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo che abbiano emesso
la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano
altre discipline.
Art. 16 - I docenti non stabili devono
essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente
(laurea specialistica); devono essere capaci d’indagine scientifica ed avere
buone attitudini all’insegnamento.
I docenti non stabili sono nominati dal
Moderatore, su proposta del Preside, sentito il parere del Consiglio d’Istituto
e a seguito del nulla osta della Facoltà di S. Teologia della PUL.
TITOLO IV
Studenti
Art. 17 - Gli studenti dell’Istituto
si distinguono in Ordinari, Straordinari, Uditori e Ospiti.
a) Gli ordinari sono
coloro che, in possesso di una laurea o di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso all’Università, frequentano il corso quinquennale per
conseguire il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in Scienze
Religiose o il corso triennale per conseguire il Baccalaureato (Laurea) in
Scienze Religiose. Per essere ammesso come studente ordinario al secondo ciclo.
che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso
del Baccalaureato in Scienze Religiose.
b) Gli straordinari sono coloro che, privi del suddetto titolo di ammissione all’Università, ma
dimostrando di possedere una sufficiente preparazione culturale, desiderano
compiere tutti gli studi previsti dal corso triennale o dal corso quinquennale,
ad esclusione dell’esame finale di grado. Al termine degli studi e degli esami,
compiuti con esito positivo, sarà loro rilasciato un attestato. Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a
studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente conseguisse il
titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università.
c) Gli uditori sono
coloro che, non volendo conseguire gradi accademici, desiderano frequentare
qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.
d) Gli ospiti sono coloro che, non volendo conseguire gradi accademici, si iscrivono solo per
frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale
riconoscimento in un altro Istituto.
Art. 18 – Per essere ammesso agli
esami lo studente deve aver seguito le lezioni con una frequenza non inferiore
ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l’Istituto.
Art. 19 - Gli studenti possono organizzarsi
liberamente e designare i loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto, secondo
i regolamenti che si sono dati nella loro assemblea e che siano stati approvati
dal Consiglio stesso.
Art. 20 - Gli studenti che si fossero resi
indegni, sul piano morale, di appartenere all’Istituto o avessero trasgredito
gravemente le norme dello Statuto che li riguardano, saranno sottoposti alle
relative sanzioni dal Preside su delibera del Consiglio d’Istituto .
Le sanzioni previste
sono, in relazione alla gravità progressiva della violazione: a) richiamo
scritto; b) sospensione dalle lezioni fino ad un anno; c) non ammissione agli
esami per una, due o tre sessioni consecutive; d) espulsione definitiva
dall’Istituto.
Art. 21 – Gli
studenti in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose,
che volessero ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il
Baccalaureato in Sacra Teologia, potranno essere ammessi dal Preside (Decano)
di una Facoltà di Sacra Teologia, dopo attenta valutazione delle singole
discipline del curriculum studiorum da parte del Consiglio della medesima Facoltà.
Lo stesso Consiglio
stabilirà e approverà per ogni candidato un apposito programma integrativo
della durata di almeno due anni, con i relativi esami.
TITOLO V
Ordinamento degli
studi
Art. 22 - L’Istituto prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni, suddivisi in un primo Triennio
istituzionale e in un successivo Biennio di specializzazione. Al termine del
Triennio si consegue il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose, al termine
del successivo Biennio si consegue la Licenza (Laurea magistrale) in Scienze
Religiose.
Per il conseguimento
del Baccalaureato, al termine del Triennio di studi, devono essere conseguiti
180 crediti ECTS.
Per il conseguimento
della Licenza, al termine del successivo Biennio di studi, devono essere
conseguiti 120 crediti ECTS.
Art. 23 - Nel Triennio istituzionale vengono
trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, ai fini di
una formazione istituzionale completa. Pertanto il programma degli studi nel
triennio prevede le seguenti discipline: a) Storia della filosofia; b)
Filosofia sistematica; c) Sacra Scrittura; d) Teologia fondamentale; e)
Teologia dogmatica; f) Teologia morale; g) Teologia spirituale, h) Teologia
liturgica; i) Patrologia e Storia della Chiesa; j) Diritto Canonico.
Art. 24 - Nel Biennio di
specializzazione vengono approfondite alcune delle discipline teologiche di
cui sopra e sono previste altre discipline proprie a ciascuno dei quattro
indirizzi di specializzazione: quello didattico, quello
pastorale-catechetico-liturgico, quello in bioetica, quello in beni culturali.
Art. 25 - L’indirizzo didattico mira
alla formazione dei candidati all’insegnamento della religione cattolica nei
vari ordini e gradi della scuola, attraverso l’approfondimento di alcune
discipline teologiche (teologia biblica, teologia dogmatica e sacramentaria
speciali, bioetica, dottrina sociale della Chiesa, diritto matrimoniale, storia
della chiesa locale), l’apprendimento delle moderne scienze della religione (sociologia
della religione, fenomenologia storica della religione, filosofia della
religione, teologia delle religioni), l’approfondimento di alcune discipline
“professionalizzanti” sul piano didattico (psicologia dell’età evolutiva,
didattica della religione, legislazione scolastica e IRC), nonché l’avvio ad un
tirocinio pratico.
Art. 26 - L’indirizzo pastorale-catechetico-liturgico prevede, oltre l’approfondimento delle discipline teologiche enumerate nel
precedente articolo, la trattazione di alcune discipline che preparano alle
varie attività ministeriali laicali: teologia pastorale, pastorale familiare,
pastorale vocazionale, i ministeri nella Chiesa, ministero del diaconato
permanente, catechetica fondamentale, catechetica speciale, liturgia delle ore,
liturgia dei sacramenti, teologia spirituale, spiritualità del laicato,
spiritualità della famiglia. E’ previsto infine un adeguato tirocinio formativo
sul campo delle varie attività pastorali.
Art. 27 - L’indirizzo in bioetica prevede, oltre alle discipline
teologiche enumerate nell’ articolo 23, lo studio della bioetica intesa non semplicemente come
applicazione dell’etica ai settori sempre più complessi della medicina, ma come
scienza della vita che interroga il futuro dell’uomo nel mondo, con attenzione
anche a settori come quello dell’etica ambientale. Il biennio affronta le
tematiche in questione a partire dalla prospettiva dell’antropologia teologica,
costantemente in dialogo con la filosofia. Tra le discipline insegnate hanno forte rilievo i fondamenti
epistemologici, la bioetica teologica e filosofica, la psicologia e bioetica
clinica, biodiritto ed economia,
bioetica e medicina, studio delle
frontiere della bioetica tra genetica e
neuroscienza.
Art. 28 - L’indirizzo in beni culturali prevede, oltre alle discipline teologiche enumerate nell’articolo 23,
l’acquisizione di competenze specialistiche capaci di comprendere il “bene
culturale” primariamente quale “valore antropologico” e perciò anche “oggetto
culturale”. A partire da questo sguardo globale vengono proposti in modo
adeguato i diversi approcci: dallo studio alle azioni di tutela, dalla
valorizzazione alla fruizione, dalla ricerca estetica all’attività artistica. A
livello fondativo la storia e la critica dell’arte cristiana e l’iconografia
vengono rapportate all’estetica filosofica e teologica per uno studio, in
chiave antropologica e teologica, unitario dell’arte. Tali approcci di ricerca,
da una parte vanno a qualificare le professionalità già operanti a vario titolo
nel settore dei Beni Culturali, dall’altra preparano competenze specifiche per
figure da inserire in settori nuovi della tutela, della promozione, della
pastorale e del turismo storico-culturale nell’ambito dei Beni Culturali
Ecclesiastici.
Art. 29 – Sono previsti infine alcuni corsi integrativi (lingua latina, lingua greca, seconda lingua straniera) per
coloro che non li hanno seguiti nella scuola media superiore, e un certo numero
di corsi complementari e opzionali, quali arte sacra, letteratura
religiosa, lingua ebraica, greco neotestamentario. Gli studenti di un indirizzo
possono scegliere, come corsi opzionali, anche corsi propri di un altro indirizzo.
TITOLO VI
Gradi accademici
Art. 30 - Agli studenti ordinari, che
abbiano completato il corso di studi quinquennale, la Facoltà di S. Teologia
della PUL conferisce il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in
Scienze Religiose, con indicato l’indirizzo di specializzazione.
Agli studenti
ordinari che abbiano completato gli studi del corso triennale, la stessa
Facoltà di S. Teologia conferisce il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose.
Agli studenti
Straordinari che abbiano completato gli studi del corso triennale o quinquennale,
l’ISSR conferisce un attestato.
Agli studenti
uditori e agli ospiti l’ISSR rilascia un attestato di frequenza e di esami
eventualmente sostenuti.
Art. 31 – I requisiti per conseguire il Baccalaureato (Laurea) in Scienze
Religiose sono di avere:
a)
frequentato il primo ciclo di studi ed aver superato gli esami relativi alle
singole discipline;
b) acquisito la conoscenza di una lingua
straniera moderna, oltre la propria, al fine di poter comprendere testi
prodotti in quella lingua;
c)
composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità
d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su apposito
tesario, davanti ad una commissione composta da non meno di tre docenti.
Art. 32 – I requisiti per conseguire la
Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose sono di avere:
a)
frequentato il primo e il secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi
alle singole discipline;
b)
acquisito la conoscenza di due lingue straniere moderne, oltre la propria;
c)
composto e discusso pubblicamente (davanti ad una Commissione di almeno tre
docenti) una tesi scritta, in cui sia mostrata la competenza maturata nel campo
di specializzazione prescelto.
TITOLO VII
L’economia
Art. 33 - L’Istituto, per espletare
le proprie attività, si avvale delle tasse per diritti amministrativi versate
dagli studenti all’Ente Arcidiocesi dell’Aquila, di eventuali contributi
provenienti dagli Enti Locali e d’un contributo stabile erogato annualmente
dall’Amministrazione Diocesana fino alla copertura delle spese, ivi compresa
l’adeguata retribuzione dei docenti.
Le attività
dell’Istituto rientrano tra le attività istituzionali dell’Ente Arcidiocesi
dell’Aquila (cfr. Legge 222/85, art. 16, comma primo); non sono quindi attività
commerciali, ma vengono prestate gratuitamente agli studenti, che possono
versare all’Ente Arcidiocesi dell’Aquila solo tasse annuali per diritti
amministrativi.
Art. 34 - Entro il 31 dicembre di
ogni anno, il Consiglio di Istituto provvederà all’approvazione del bilancio
consuntivo e di quello preventivo. Il bilancio dell’Istituto è comunque un
capitolo del bilancio della stessa Amministrazione dell’Ente Arcidiocesi
dell’Aquila, cui spetta ogni eventuale rappresentanza legale.
Art. 35 - Per l’ordinato ed efficiente
espletamento delle attività e dei compiti previsti dallo Statuto, è nominato,
dal Moderatore, un Economo, affiancato da un Consiglio Economico,
nonché un Segretario.
Art. 36 - Il Consiglio Economico è
composto dal Preside, dall’Economo, dal Segretario e da un Docente
dell’Istituto eletto dal Consiglio d’Istituto. Il Consiglio si riunisce almeno
due volte all’anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria su richiesta di
uno dei suoi membri, per la stesura e l’analisi dei bilanci consuntivo e
preventivo, da presentare poi all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Art. 37 – L’Economo rimane in
carica per un quadriennio e può ottenere più mandati, cura la gestione
finanziaria, redige il bilancio, emette gli ordinativi di spesa sulla base del
bilancio preventivo, cura i rapporti con gli Enti locali e gli Enti pubblici in
genere, per eventuali finanziamenti e per gli aspetti di sua competenza. A lui
è demandata, d’intesa col Preside, l’organizzazione amministrativa
dell’Istituto e dei servizi connessi (servizi finanziari, stato giuridico del
personale), nonché la proposta di eventuali variazioni statutarie e
regolamentari riguardanti il settore a lui affidato.
Art. 38 – L’ISSR dell’Aquila, al fine di sostenere
e favorire l’attività di studio, ricerca, formazione sia degli Studenti, sia
dei Docenti, si avvale della connessa Biblioteca “ Card. Carlo Confalonieri”.
TITOLO VIII
Regolamento e
Approvazione
Art. 39 - Il presente Statuto è
accompagnato dal Regolamento di applicazione.
Art. 40 – Il presente Statuto è
stato esaminato e approvato dagli organi competenti dell’Istituto e viene
sottoposto alla definitiva approvazione della Facoltà di S. Teologia della PUL
e della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
TITOLO IX
Norme
transitorie
Art. 41 – Gli studenti che intendono
passare dal vecchio al nuovo ordinamento dovranno presentare alla Segreteria
dell’Istituto apposita domanda scritta, con allegato il piano di studi del
vecchio ordinamento, in cui siano riportati, distintamente, gli esami già
sostenuti con la relativa votazione.
Il Preside dell’Istituto, valutati gli
esami sostenuti, compiuta la comparazione dei crediti secondo la conversione
dei vecchi crediti in ECTS, autorizzerà il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento, indicando gli esami del nuovo ordinamento che lo studente dovrà
sostenere per completare i crediti ECTS previsti, per anno, nel nuovo
ordinamento.
Art. 42 – Gli studenti già in possesso del
titolo quadriennale previsto nel vecchio ordinamento potranno richiedere, con
domanda presentata per iscritto, di accedere al conseguimento della Licenza in
Scienze Religiose.
Il Preside procederà alla valutazione dei
corsi seguiti e degli esami sostenuti per conseguire il grado accademico
quadriennale del vecchio ordinamento, con la comparazione del numero dei
crediti: se la valutazione sarà positiva, si procederà al riconoscimento e alla
convalida della votazione. Alla tesi discussa per il conseguimento del grado di
Magistero del vecchio ordinamento non verrà assegnato alcun credito.
Compiute le operazioni indicate nei
precedenti commi, il Preside procederà ad ammettere lo studente al
conseguimento della Licenza, previa indicazione degli esami di nuovo
ordinamento da sostenersi per conformare il curriculum del vecchio ordinamento con quello per il conseguimento della Licenza di nuovo
ordinamento.
Il Preside
Prof.
Daniele Pinton
Il Moderatore
Mons. Giuseppe Molinari
L’Aquila,
9 febbraio 2010
REGOLAMENTO
Anno accademico
1. L’anno accademico
si articola in due semestri. Inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre.
2. Tutte le attività
accademiche seguono il calendario annualmente predisposto dall’Istituto.
3. I corsi hanno
durata annuale o semestrale e comportano un minimo di 12 settimane di lezioni
per ogni semestre.
4. Ad ogni corso
vengono assegnati determinati “crediti”, ognuno dei quali equivale ad un minimo
di 12 ore di lezioni frontali.
5. Le lezioni del
primo semestre vanno da ottobre a gennaio e quelle del secondo semestre da
febbraio a maggio. Esse si svolgono nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15,30 alle 18,45.
6. Gli esami avranno
luogo in tre sessioni, che non interferiscono con il normale svolgimento delle
lezioni: estiva (giugno-luglio), autunnale (prima metà di ottobre), invernale
(prima metà di febbraio).
Ammissione,
immatricolazione, iscrizione
Per l’ammissione,
come studente “ordinario”, per il conseguimento della Licenza in Scienze
Religiose o del Baccalaureato in Scienze Religiose, si richiede il possesso
d’un diploma di scuola media superiore valido per l’iscrizione all’Università.
A coloro che
desiderano seguire il corso di studi, ma siano sprovvisti del suddetto titolo
di studio, è data facoltà d’iscriversi come studenti “straordinari” e al
termine degli studi sarà loro rilasciato un Attestato degli studi compiuti.
A coloro che non
intendono impegnarsi nel regolare corso di studi per il conseguimento del
titolo, è data facoltà d’iscriversi come “uditori” per frequentare uno o più
insegnamenti impartiti nell’Istituto e al termine dei corsi sarà loro
rilasciato un Attestato degli esami eventualmente sostenuti.
I documenti
richiesti per l’ammissione sono i seguenti:
- domanda
d’immatricolazione, su apposito modello fornito dalla Segreteria;
- certificato di
nascita, residenza e stato di famiglia (in carta semplice);
- fotocopia
autenticata del titolo di studio posseduto;
- tre fotografie
formato tessera;
- lettera di
presentazione del proprio Parroco o di altro Sacerdote (se trattasi di laici) o
autorizzazione scritta del proprio Superiore (se trattasi di religiosi);
- dichiarazione di
accettazione di tutte le norme, che riguardano gli studenti, contenute nello
Statuto e nel Regolamento d’Istituto;
- attestato del
versamento della quota per i diritti amministrativi.
Le immatricolazioni e le iscrizioni agli
anni successivi al primo si effettuano presso la Segreteria dell’Istituto dal 1
luglio al 15 ottobre di ogni anno accademico. Oltre il 15 ottobre e fino al 15
novembre è ammessa deroga, per casi eccezionali, a discrezione del Preside e
con i diritti amministrativi di mora.
Gli “uditori” possono
iscriversi ai singoli corsi entro il 15 ottobre, per i corsi del primo
semestre, e il 15 febbraio, per i corsi relativi solo al secondo semestre.
Le condizioni di ammissione dei singoli
candidati sono valutate dal Preside, in prima istanza, e, in seconda istanza,
da una Commissione nominata dal Consiglio d’Istituto.
Le Segreteria dell’Istituto fornirà ad ogni
iscritto il libretto dello studente e un tesserino personale di riconoscimento.
Riconoscimento di
esami sostenuti altrove
Gli studenti, che
abbiano conseguito titoli o sostenuto esami presso altri Istituti universitari
pontifici o statali o presso Istituti di scienze religiose riconosciuti dalla
CEI, possono presentare domanda di riconoscimento e convalida degli esami
suddetti.
La domanda,
corredata da certificazione autentica dell’Istituto di provenienza e contenente
l’indicazione dei singoli esami con i relativi crediti o ore di lezione, va
depositata in Segreteria entro il termine perentorio del 30 ottobre.
La decisione
relativa alla convalida degli esami sostenuti altrove è presa dal Preside e, in
seconda istanza, dalla Commissione di cui sopra.
Passaggio da
straordinario o uditore a studente ordinario
Lo studente
immatricolato come straordinario o uditore che, avendo conseguito il titolo di
studio richiesto, intenda passare a ordinario, deve presentare apposita domanda
per il riconoscimento degli anni di studio compiuti e/o degli esami già
sostenuti.
La domanda
dev’essere presentata entro il termine perentorio del 15 ottobre. La decisione
di accoglimento della domanda spetta al Preside e, in seconda istanza, alla
Commissione di cui sopra.
Esami
Le sessioni d’esame
sono tre: invernale, estiva, autunnale. Le date delle sessioni d’esame sono
fissate nell’Ordine degli studi e sono pubblicate all’albo dell’Istituto.
Durante le sessioni d’esame le lezioni saranno sospese.
Gli esami sono generalmente orali. Solo in
casi particolari il docente può stabilire, previa autorizzazione del Preside,
di sostituire l’esame orale con una prova scritta.
Gli esami di profitto sono sostenuti
davanti al professore che ha svolto il corso e, in caso d’impedimento o di
necessità, davanti ad altro professore dell’Istituto nominato dal Preside. Il
professore, in sede di esame, può essere coadiuvato da una commissione nominata
dal Preside tra i docenti dell’Istituto.
La votazione
dell’esame è espressa in trentesimi e l’esame risulta superato se lo studente
ottiene almeno diciotto punti su trenta.
Per essere ammesso
all’esame lo studente deve essere in regola con l’iscrizione annuale, la
prenotazione all’esame stesso nei termini fissati dall’Ordine degli studi, il
versamento dei diritti amministrativi, la frequenza alle lezioni pari ai 2/3
delle ore effettivamente svolte per ogni corso.
Lo studente che,
dopo essersi prenotato per sostenere un esame in un determinato appello, non si
presenta all’esame e non disdice la sua prenotazione, presso la Segreteria,
anche telefonicamente, almeno il giorno prima dell’appello, non potrà essere
ammesso a sostenere quell’esame nell’appello successivo della stessa sessione
d’esami. Chi si ritira o viene respinto non può ripetere l’esame nella stessa
sessione.
Nell’assegnare il
voto definitivo per i gradi accademici di Magistero e di Diploma in Scienze
Religiose, la Commissione d’esame terrà conto dell’esame finale, della tesi,
della sua discussione, della media dei voti riportati negli esami di profitto
sostenuti dal candidato nel suo curriculum di studi
Il titolo della
tesi, concordato dallo studente col docente che ne sarà il relatore e approvato
dal Preside, deve essere depositato in Segreteria, prima che lo studente inizi
ad elaborare la tesi stessa.
La tesi deve essere elaborata con metodo
scientifico e consegnata in Segreteria almeno un mese prima della sua
discussione, in quadruplice copia dattiloscritta e confezionata secondo le
norme dettate dalla Segreteria.
La tesi viene giudicata da due docenti, di
cui uno è lo stesso relatore e l’altro, correlatore, viene designato dal
Preside, sentito il Consiglio di Istituto. La tesi, approvata dai due docenti,
viene discussa dal candidato davanti ad una Commissione d’esame, composta
almeno da tre docenti (tra cui il relatore e il correlatore), dal Preside e dal
Decano della Facoltà di Teologia o da un suo rappresentante.
Per la convalida degli esami sostenuti
altrove, il giudizio è demandato al Preside dell’Istituto.
Conseguimento
del Baccalaureato in Scienze Religiose
(=
Laurea)
Il Baccalaureato in Scienze Religiose (=Laurea)
viene conferito dalla Facoltà di Teologia della PUL allo studente ordinario,
che avendo superato tutti gli esami e svolto il lavoro scritto della Tesi,
sostiene e supera l’esame sintetico finale.
1.
A decorrere dal
secondo semestre del secondo anno del triennio, ogni studente ordinario può
concordare con un Docente dell’Istituto il titolo della tesi e le linee
essenziali del suo svolgimento.
2.
Mediante istanza
controfirmata dal Docente Relatore e dal Preside, lo studente deposita in
segreteria il titolo e il progetto della tesi, corredato da bibliografia
essenziale, entro la data indicata nell’Ordine degli studi, dell’anno
accademico in cui si intende difendere la tesi.
3.
Una volta
approvati, il titolo della tesi e il progetto della tesi rimangono riservati
per tre anni accademici dall’ultima iscrizione. Titolo e progetto della tesi
non possono essere cambiati se non per intervenuti gravi motivi da sottoporre
al Preside.
4.
La tesi deve
avere un’estensione minima di 50 pagine dattiloscritte a spazio 2, con 22 righe
di 60 battute per pagina o equivalenti, bibliografia esclusa e non devono
esservi fotografie o immagini né nel testo né nella copertina della tesi.
5.
Per inoltrare
istanza di discussione della tesi, lo studente deve essere in regola con il
piano di studio e sotto il profilo amministrativo. Entro i termini stabiliti
nell’Ordo degli studi deve consegnare
in segreteria tre copie della tesi (una per la Facoltà di S. Teologia, una per
il relatore, una per la Segreteria), la ricevuta comprovante l’avvenuto
pagamento della tassa della Tesi e il nulla osta firmato dal Relatore e dal
Preside.
6.
L’Esame sintetico
viene sostenuto sulla base di un elenco di 30 argomenti, ricavati da tre nuclei
tematici attinenti ai corsi teologici fondamentali e indicati di seguito con i
rispettivi riferimenti bibliografici.
7.
Il colloquio
inizia con la presentazione di un argomento, estratto una settimana prima della
seduta d’esame in segreteria.
8.
Dopo tale esposizione,
il candidato verrà interrogato dalla Commissione sull’argomento esposto.
9.
La discussione
della tesi, di 20 minuti circa, segue la trattazione dell’argomento estratto e
prevede un primo momento in cui il Candidato presenta il lavoro. Infine, la
Commissione rivolge al candidato tutte le domande che riterrà opportune.
10.
La Commissione è
presieduta dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo Delegato, e sarà
composta dal Preside, dal Relatore della Tesi di Baccaluareato e dal professore
di riferimento del Tema estratto.
11.
Il voto del
colloquio, che costituirà il voto del Diploma sarà il risultato di una triplice
valutazione:
·
la media dei
risultati degli esami del triennio;
·
la valutazione
della tesina;
·
la valutazione
dell’esame sintetico.
Conseguimento della Licenza in Scienze
Religiose
(= Laurea Specialistica)
1.
Per il
conseguimento del grado accademico di Licenza in Scienze Religiose, conferito
dalla Facoltà di Teologia della PUL, occorre essere studente ordinario, essere
in possesso del Diploma in Scienze Religiose (= Laurea) o titolo equivalente (=
Baccalaureato), avere superato tutte le prove previste dal piano di studio
biennale, difendere in pubblica seduta la tesi, scritta sotto la direzione di
un Docente dell’Istituto.
2.
A decorrere dal
secondo semestre del primo anno del biennio, ogni studente ordinario può
concordare con un Docente dell’Istituto il titolo della tesi e le linee
essenziali del suo svolgimento.
3.
Mediante istanza
controfirmata dal Docente Relatore e dal Docente Correlatore, nominato dal
Preside, sentito il parere del Consiglio di Istituto, lo studente deposita in
segreteria il titolo e il progetto della tesi, corredato da bibliografia
essenziale, entro la data indicata nell’Ordine degli studi, dell’anno accademico
in cui si intende difendere la tesi.
4.
Una volta
approvati, il titolo della tesi e il progetto della tesi rimangono riservati
per cinque anni accademici dall’ultima iscrizione. Titolo e progetto della tesi
non possono essere cambiati se non per intervenuti gravi motivi da sottoporre
al Preside.
5.
La tesi deve
avere un’estensione minima di 100 pagine dattiloscritte a spazio 2, con 22
righe di 60 battute per pagina o equivalenti, bibliografia esclusa e non devono
esservi fotografie o immagini ne nel testo ne nella copertina della tesi.
6.
Per inoltrare
istanza di discussione della tesi, lo studente deve essere in regola con il
piano di studio e sotto il profilo amministrativo. Entro i termini stabiliti
nell’Ordo degli studi deve consegnare
in segreteria quattro copie della tesi (una per la Facoltà di S. Teologia, due
per i relatori, una per la Segreteria), una copia in CD formato Microsoft Word,
la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa della Tesi e il nulla
osta firmato dal Relatore e dal Correlatore.
7.
In caso di parere
negativo del Correlatore, debitamente motivato, il Preside – su richiesta dello
studente – può nominare un altro Correlatore. Se il parere negativo è
confermato, la tesi non verrà discussa. Può essere ammessa alla discussione solo
dopo un’adeguata revisione, a giudizio del Preside dell’Istituto.
8.
La commissione di
fronte a cui viene discussa la tesi è presieduta dal Decano di Teologia o da un
suo Delegato, dal Preside, dal docente relatore della tesi e dal correlatore.
9.
La discussione
della tesi, di 30 minuti circa, prevede un primo momento in cui il Candidato
presenta il lavoro. Infine, la Commissione rivolge al candidato tutte le
domande che riterrà opportune.
10.
La votazione finale, espressa dalla Commissione al
termine della discussione, è la media risultante:
11.
dalla votazione autonoma del Relatore e del
Correlatore della tesi,
12.
dalla valutazione dei singoli membri della
Commissione sulla discussione della tesi,
13.
dalla valutazione collegiale del curriculum, che incide per metà sulla
votazione finale.
14.
Il computo per la votazione finale del grado
accademico è quello previsto dalla Facoltà di S. Teologia della PUL.
15.
Sul diploma, oltre al grado accademico conseguito,
dovrà essere indicato anche l’indirizzo di studi seguito.
Sanzioni
disciplinari
Lo studente deve
osservare tutte le norme che lo riguardano, contenute nello Statuto e nel
Regolamento dell’Istituto. Lo studente che viola tali norme è soggetto alle
seguenti sanzioni, in base alla gravità e alla reiterazione della violazione:
a) richiamo scritto; b) sospensione dalle lezioni, da un mese fino ad un anno;
c) non ammissione agli esami di una, due o tre sessioni d’esame; d) espulsione
definitiva dall’Istituto.
La sanzione di cui
alla lettera a) viene comminata dal Preside. Le sanzioni di cui alle lettere
b), c), d), sono comminate dalla Commissione di cui sopra.
Il Preside potrà
comunque, in via cautelativa, disporre l’immediata sospensione dello studente,
qualora ciò si renda necessario per gravi motivi.
Contro i provvedimenti
disciplinari disposti dal Preside è ammesso ricorso alla Commissione di cui
sopra. Contro i provvedimenti disciplinari disposti dalla Commissione stessa è
ammesso ricorso al Consiglio d’Istituto.
Il Direttore della Biblioteca
Il Direttore della
Biblioteca “Card. Carlo Confalonieri”, connessa all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila”, provvede a mantenere i
rapporti con le varie biblioteche a disposizione degli alunni dell’Istituto e a
stipulare con esse i necessari accordi relativi alle condizioni e agli orari
d’accesso; provvede alla conservazione e all’incremento della sala di lettura
dell’Istituto, mediante l’acquisto dei volumi necessari e delle riviste
specializzate, la cui spesa verrà prevista nel bilancio annuale dell’Istituto.
Disposizioni finali
Ogni studente,
all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione riceverà una copia dell’Ordine
degli studi, in cui sono presenti lo Statuto e il presente Regolamento e dovrà
sottoscrivere una dichiarazione nella quale s’impegna ad accettare tutte le
norme in essi contenute, relativamente alle quali pertanto non è ammessa
ignoranza.
Il presente
Regolamento è stato esaminato ed approvato dagli organi competenti
dell’Istituto e viene sottoposto alla definitiva approvazione della Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Lateranense e della Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
Il Preside Il Presidente
Prof. Daniele Pinton Mons. Giuseppe Molinari
L’Aquila, 20 luglio 2010
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