Regolamento

Art. 1

La vita dell’Istituto è regolata dallo Statuto (da ora sFeR) – approvato ad quinquennium dalla Congregazione per l’Educazione cattolica in data 8 luglio 2017 (prot. 191/83) – a cui il presente Regolamento si propone di dare applicazione concreta (sFeR, art. 42).

Art. 2
Per realizzare i compiti inerenti alla formazione teologica dei laici dell’Arcidiocesi di L’Aquila, della Metropolia Aquilana e della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CEAM), l’Istituto può farsi carico, in sinergia con i competenti Uffici e centri pastorali della Curia Arcivescovile e della CEAM, dell’istituzione di percorsi formativi non accademici, regolati da apposite convenzioni, approvate dall’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila (sFeR, art. 2).

ANNO ACCADEMICO
Art. 3
§1.  L’anno accademico si articola in due semestri. Inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre.
§2.  Tutte le attività accademiche seguono il calendario annualmente predisposto dall’Istituto.
§3. I corsi hanno durata annuale o semestrale e comportano un minimo di 12 settimane di lezioni per ogni semestre.
§4. Le lezioni del primo semestre vanno da ottobre a gennaio; quelle del secondo semestre da febbraio alla fine di maggio. L’orario delle lezioni pubblicato dalla Segreteria all’inizio di ogni semestre è normativo per tutti. Variazioni sono consentite solo se comunicate tempestivamente alla Segreteria e da questa approvate.
§5. Le lezioni si tengono in cinque pomeriggi settimanali. Ogni lezione ha una durata minima di 45 minuti.

Art. 4
La consistenza dei singoli corsi e seminari è computata in credits (crediti) ECTS.

Art. 5
Le lezioni istituzionali possono essere sospese dal Preside in occasione di particolari iniziative religiose e culturali, promosse dall’Istituto.

(Frequenza)
Art. 6
La frequenza ai corsi è obbligatoria almeno per 2/3 delle lezioni; eventuali prolungate assenze devono essere giustificate con motivazione accolta dal Preside.

(Corsi opzionali e Seminari)
Art. 7
§1. Il consiglio di Istituto esprime parere, in sede di programmazione annuale, circa l’elenco di corsi opzionali e seminari da offrire agli studenti.
§2. Non verranno attivati corsi opzionali e seminari con meno di otto iscritti, salvo diversa disposizione del Preside.

Art. 8
§1. I seminari consistono in lavori di gruppo su tematiche indicate dal Docente e si concludono normalmente con un elaborato scritto, da consegnarsi entro la data da lui indicata. L’assenza reiterata per più di tre volte, anche non consecutive, invalida il seminario e impedisce di procedere alla valutazione dell’elaborato scritto, a meno che il Preside, su istanza dell’interessato, non la ritenga giustificata da gravi motivi.
§2. Ogni seminario ammette un massimo di quindici partecipanti, fatta salva la prerogativa del Preside di riservare alcuni posti, anche in eccedenza rispetto a tale limite, per studenti interessati al tema in ordine alla tesi/dissertazione.

(Frequenza di corsi presso altre Facoltà e istituti della PUL)
Art. 9
Gli studenti che intendono frequentare corsi delle Facoltà e degli altri Istituti della PUL, sostenendo il relativo esame, devono attenersi alle norme vigenti nelle Istituzioni che li accolgono.

GLI STUDENTI
Art. 10
§1. Gli studenti che ne hanno titolo (cf. art 20 sFeR) possono essere immatricolati − come ‘ordinari’, ‘straordinari’, ‘ospiti’, ‘uditori’ − di norma entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno accademico e dietro pagamento dei diritti amministrativi di mora, quando ne ricorrano i presupposti, salvo diversa disposizione del Preside. Gli studenti ‘ordinari’ sono coloro che, in base ai regolamenti, possono seguire integralmente il programma dei corsi secondo l’anno di appartenenza, sostenere i pertinenti esami e conseguire i relativi titoli accademici. Gli studenti ‘straordinari’ sono coloro che, pur in mancanza di uno dei requisiti essenziali per essere studenti ‘ordinari’, sono in procinto di poter regolarizzare la propria posizione: per mettersi in regola essi avranno al massimo tre mesi di tempo, durante i quali potranno seguire i corsi ma non potranno sostenere esami. Gli studenti ‘ospiti’ sono coloro che, pur non volendo conseguire il grado accademico nell’Istituto, desiderano frequentare qualche corso e sostenere i relativi esami, per un eventuale riconoscimento dei medesimi presso altre istituzioni accademiche. Gli studenti ‘uditori’ sono coloro che desiderano frequentare qualche corso ma non sostengono esami né conseguono alcun grado accademico nell’Istituto.
§2. Gli studenti uditori o ospiti possono essere ammessi a frequentare al massimo sei corsi per anno accademico.

(Ammissione)
Art. 11
§1. Per l’ammissione come studente “ordinario” per il conseguimento del Baccalaureato è necessario il diploma di scuola media superiore richiesto per l’ammissione all’università civile della propria nazione (cf. art. 32§1 di Veritatis gaudium); per l’immatricolazione al corso per la Licenza in Scienze Religiose è necessario aver conseguito e presentato il grado di Baccalaureato in Scienze Religiose.
§2. Coloro che desiderano seguire il corso di studi, ma siano sprovvisti del suddetto titolo di studio, possono essere ammessi come studenti “straordinari”; al termine degli studi sarà loro rilasciato un Attestato degli studi compiuti (cf. art. 20,b sFeR). Gli studenti ‘ospiti’ e ‘uditori’, per essere ammessi, dovranno essere in possesso e presentare il diploma di scuola media superiore.
§3. Anche coloro che frequentino corsi di studi attivati presso l’Istituto da enti, associazioni, istituzioni esterne che si convenzionino a tal fine con l’Istituto sono ammessi alla frequenza secondo il profilo amministrativo-giuridico di straordinari (cf. art. 20,b sFeR).
§4. Coloro che non intendono impegnarsi nel regolare corso di studi per il conseguimento del titolo accademico relativo, possono essere ammessi a domanda come “uditori” per frequentare uno o più insegnamenti impartiti nell’Istituto al termine dei quali non potranno sostenere i relativi esami (cf. art. 20,c sFeR).
§5. Le condizioni di ammissione dei singoli candidati sono valutate dal Preside, in prima istanza, e, in seconda istanza, da una Commissione composta dal Preside, dal Segretario e da due docenti scelti dal Consiglio d’Istituto tra gli stabili. I componenti della Commissione vengono scelti dal Preside all’inizio di ogni A.A. e durano in carica per l’intero A. A. stesso.

(Immatricolazione)
Art. 12
§1. Le immatricolazioni si effettuano presso la Segreteria dell’Istituto dal 1 luglio al 15 ottobre di ogni anno accademico. Fino al 30 ottobre è ammessa deroga, per casi eccezionali, a discrezione del Preside e con i diritti amministrativi di mora.
§2. Gli studenti all’atto d’iscrizione, devono presentare in Segreteria la seguente documentazione:
– domanda scritta su apposito modulo;
– tre fotografie formato tessera;
– titolo di studio: per il conseguimento del Baccalaureato è necessario presentare il diploma di scuola media superiore richiesto per l’ammissione all’università civile della propria nazione (cf. art. 32§1 di Veritatis gaudium); per l’immatricolazione al corso per la Licenza in Scienze Religiose è necessario presentare il diploma di Baccalaureato in Scienze Religiose. Gli studenti che al momento dell’immatricolazione al corso per il Baccalaureato non consegnino il richiesto diploma di scuola media superiore verranno, intanto, iscritti come ‘straordinari’, e avranno al massimo tre mesi per mettersi in regola: durante questo periodo di tre mesi non potranno sostenere esami.
– lettera di presentazione del Superiore o della Superiora, se religioso o religiosa;
– lettera di presentazione del proprio parroco o di altro sacerdote, se laico o laica;
– ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione.
– dichiarazione di accettazione di tutte le norme, che riguardano gli studenti, contenute nello Statuto e nel Regolamento d’Istituto;
– consenso alla trattazione dei dati anagrafici secondo le norme sulla privacy.

(Iscrizione per gli anni successivi al primo)
Art. 13
§1. Le iscrizioni agli anni successivi al primo si effettuano presso la Segreteria dell’Istituto dal 1 luglio al 15 ottobre di ogni anno accademico. Fino al 30 ottobre è ammessa deroga, per casi eccezionali, a discrezione del Preside e con i diritti amministrativi di mora. Dopo la prima iscrizione, il rinnovo della medesima agli anni successivi avviene su richiesta dello studente, tramite compilazione di un apposito modulo e anche pagamento delle tasse previste.
§2. Il modulo d’iscrizione cartaceo deve essere presentato alla Segreteria dell’Istituto.
§3. Gli ‘ospiti’ e ‘uditori’ possono iscriversi ai singoli corsi entro il 15 ottobre per i corsi del primo semestre, oppure entro il 15 febbraio per i corsi relativi solo al secondo semestre.
La Segreteria dell’Istituto fornirà ad ogni iscritto il libretto dello studente e un tesserino personale di riconoscimento.

Art. 14
Gli studenti sono tenuti a versare l’importo delle tasse fissato di anno in anno, secondo le scadenze previste dal calendario accademico dell’Istituto.

Art. 15
Si considerano ‘fuori corso’ gli studenti che, iscritti in qualità di ordinari o straordinari, non completano gli esami e le prove richieste dal piano di studi prescelto entro la sessione di febbraio dell’anno accademico successivo. Gli studenti ‘fuori corso’ non possono seguire corsi e sostenere esami senza regolare iscrizione. Se l’iscrizione avviene nel secondo semestre, il termine ultimo è fissato al 15 marzo.
Agli studenti che per ragionevoli motivi ne facciano richiesta, viene concessa − per una sola volta − la sospensione degli studi. Tale sospensione ha una durata massima di cinque anni accademici.
In ogni caso, per gli studenti che, trascorsi otto anni con la qualifica di ‘fuori corso’, non hanno ancora conseguito il grado accademico di Licenza in Scienze Religiose o il Baccalaureato in Scienze Religiose e per gli studenti che non si iscrivono e/o non sostengono esami per cinque anni consecutivi, si dovrà procedere alla ricognizione del piano di studi; la proposta di riammissione e di aggiornamento del piano di studi dovrà ricevere l’approvazione della Facoltà di Teologia della PUL.

(Riconoscimento di esami sostenuti altrove)
Art. 16
§1. Lo studente proveniente da altri percorsi universitari, ecclesiastici e non, può chiedere contestualmente all’immatricolazione il riconoscimento degli studi compiuti altrove e l’omologazione degli esami già superati. L’istanza, diretta al Preside, deve essere corredata di certificazione autentica dell’Istituto universitario di provenienza e dei corsi di studio seguiti, con i relativi programmi, credits e nomi dei Docenti (cf. art. 24 sFeR).
§2. Per l’espletamento di quanto previsto al paragrafo precedente, il Preside elaborerà una proposta di piano di studi che presenterà al Decano della Facoltà collegante, per ricevere l’opportuno nulla osta.

Art. 17
§1. All’inizio del curricolo degli studi ogni studente ordinario e straordinario riceve il libretto personale.
§2. Eventuale duplicato del libretto può essere rilasciato soltanto in casi di comprovato smarrimento da parte del richiedente.

(Passaggio da studente straordinario a studente ordinario)
Art. 18
§1. Lo studente immatricolato come ‘straordinario’ che, avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, intenda passare a ‘ordinario’, deve presentare apposita domanda per il riconoscimento degli anni di studio compiuti e/o degli esami già sostenuti (cf. art. 20,b sFeR).
§2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 ottobre.
§3. La decisione di accoglimento della domanda spetta al Preside e, in seconda istanza, al Decano della Facoltà di Teologia della PUL.
§4. Si specifica, altresì, che non ci si può iscrivere alla Licenza se non si è già in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose. L’unica eccezione può essere applicata per gli studenti che abbiano completato la frequenza del III anno e, avendo terminato gli esami, intendano conseguire il grado accademico di Baccalaureato in Scienze Religiose nella sessione del febbraio successivo: in questo caso verranno iscritti come ‘straordinari’ al I anno di Licenza e, pur potendo iniziare a frequentare i corsi, non potranno sostenere gli esami; questi stessi studenti potranno divenire ‘ordinari’ − e quindi sostenere gli esami della Licenza − solo dopo aver conseguito il grado di Baccalaureato; se essi, invece, non dovessero conseguire il grado di Baccalaureato nella detta sessione di febbraio verranno retrocessi d’ufficio come ‘fuori corso’ per il Baccalaureato e non potranno più frequentare i corsi della Licenza.

(Assemblea degli studenti)
Art. 19
Gli studenti potranno riunirsi in assemblea generale nelle ore di lezione non più di due volte all’anno. Per l’indizione di tali assemblee i rappresentanti degli studenti presentano per tempo al Preside una richiesta scritta, cui va allegato l’ordine del giorno. Una volta ottenuta l’autorizzazione, sarà cura degli stessi rappresentanti informare gli studenti dello svolgimento delle assemblee e degli argomenti che vengono trattati, tramite affissione della convocazione nelle bacheche dell’Istituto (cf. art. 22 sFeR).

(Adempimenti vari e informazioni)
Art. 20
§1. I termini, le modalità e le date per i vari adempimenti accademici sono pubblicati nel calendario accademico dell’Istituto, oppure notificati nell’albo ufficiale degli avvisi disponibile anche sul sito on line dell’Istituto. Salvo indicazioni contrarie, i termini si intendono sempre perentori.
§2. Nell’albo accademico sono pubblicate annualmente le sanzioni (pecuniarie, ecc.) aggiornate e le restrizioni previste in concomitanza con gli inadempimenti e i ritardati adempimenti degli obblighi a carico degli studenti, nonché quelle connesse con l’irregolare partecipazione agli esami.
§3. Gli studenti sono tenuti a prendere personalmente visione del calendario accademico dell’Istituto e delle sue eventuali variazioni, formalmente rese note al pubblico (affissione all’albo ufficiale e pubblicazione on line sul sito dell’Istituto). Le informazioni ed i dati relativi agli adempimenti prescritti dal paragrafo precedente, qualora assunti dallo studente in modo diverso da quanto sopra determinato (telefonicamente, ecc.), non possono essere addotti a legittimazione di eventuali inadempienze o comportamenti difformi rispetto a quanto comunicato nelle modalità ufficiali.

(Esami)
Art. 21
§1. Le sessioni ordinarie d’esame non dovranno interferire con il normale svolgimento delle lezioni.
§2. Le sessioni d’esame sono tre: estiva, autunnale e invernale. Le date delle sessioni d’esame sono fissate nell’Ordine degli studi e sono pubblicate all’albo dell’Istituto. Durante le sessioni d’esame le lezioni saranno sospese.
§3. Gli esami sono generalmente orali. Elaborati scritti sono previsti, di regola, per i Seminari. Per gli esami non seminariali, solo in casi particolari il docente può stabilire, previa autorizzazione del Preside, di sostituire l’esame orale con una prova scritta.

Art. 22
§1. In ogni sessione ordinaria vengono proposti almeno due appelli per ogni disciplina prevista. Appelli straordinari d’esame sono autorizzati, per giusta causa, dal Preside.
§2. Lo studente che al primo appello di una disciplina risultasse respinto o recedesse dal colloquio d’esame, non può presentarsi all’appello successivo della medesima sessione per sostenere l’esame di tale disciplina.
§3. I docenti possono proporre un esonero nel caso lo ritengano opportuno. Tuttavia tale esonero deve essere sostenuto nei periodi di sospensione delle lezioni.

Art. 23
Il Preside, in casi del tutto eccezionali, può concedere a singoli studenti, d’intesa con il Docente interessato, di sostenere esami fuori sessione.

Art. 24
§1. Gli esami di profitto sono tenuti normalmente dal Docente titolare del corso, nei locali dell’Istituto a ciò deputati dall’Autorità accademica. In caso di legittimo impedimento, il Preside può destinare un’altra sede e/o nominare un altro Docente, o una commissione d’esame.
§2. Il professore, in sede di esame, può essere coadiuvato da una commissione nominata dal Preside tra i docenti dell’Istituto.

Art. 25
Gli studenti che non si sono iscritti agli esami nei termini stabiliti, per giusta e motivata causa possono sostenere l’esame in uno degli appelli previsti dal calendario i cui posti a disposizione indicati dal docente non siano andati esauriti, soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Preside e aver provveduto al pagamento della mora per “ritardata iscrizione”.

Art. 26
§1.  Le sedute di esame sono pubbliche.
§2.  Ad inizio di seduta il Docente fa l’appello degli studenti prenotati, e quindi procede all’esame di coloro che risultano presenti. Alla fine della seduta vengono verbalizzate le assenze non giustificate. Questo verbale fa fede, fino a prova contraria, per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.
§3. All’inizio dell’esame lo studente firma il verbale d’esame. La votazione di ogni esame è espressa in trentesimi. L’esame si ritiene superato a partire dalla votazione minima di 18/30.
§4. Per essere ammesso all’esame lo studente deve essere in regola con l’iscrizione annuale, la prenotazione all’esame stesso nei termini fissati dall’Ordine degli studi, il versamento dei diritti amministrativi e la frequenza alle lezioni pari ai 2/3 delle ore effettivamente svolte per ogni corso (cf. art. 21 sFeR).
§5. Qualora lo studente, pur avendo superato la prova, chieda di poterla ripetere per migliorare il proprio rendimento, la decisione viene verbalizzata con la dizione “ritirato”, che non comporta penalizzazione alcuna per la media finale.
§6. Nel caso in cui la prova non risultasse superata, viene verbalizzata la dizione “non superato”, che non comporta sanzioni amministrative per lo studente.

Art. 27
Salvo dispensa concessa dal Preside previo parere favorevole del Docente interessato e della Segreteria, lo studente prenotato non può trasferirsi da un appello all’altro nella stessa sessione d’esame. L’autorizzazione tuttavia deve pervenire alla Segreteria prima dell’inizio della sessione stessa.

Art. 28
Non si può sostenere la stessa prova d’esame più di tre volte nello stesso anno accademico. Ai fini del computo, vengono prese in considerazione anche le sessioni andate deserte per assenza ingiustificata.

Art. 29
In casi di prova d’esame particolarmente brillante, al voto massimo di 30/30 si può aggiungere la lode.

(Conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose = Laurea)
Art. 30
Il Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea) viene conferito dalla Facoltà di Teologia della PUL allo studente ordinario, che, avendo superato tutti gli esami e composto e discusso il lavoro scritto all’interno del seminario, ha superato il relativo esame finale (cf. art. 33-34 sFeR).
Per poter sostenere l’esame finale del Baccalaureato in Scienze religiose lo studente deve essere in regola con il piano di studio e sotto il profilo amministrativo.

Art. 31
L’esame finale consta:
§1. Di un elaborato scritto: va redatto secondo la metodologia scientifica in uso nell’Istituto; il numero di pagine prescritto è di circa 30; viene valutato da due docenti (relatore e correlatore) di cui uno sarà il docente che guida il seminario e l’altro un docente nominato dal Preside; poiché deve essere anche discusso, se ciò non viene fatto all’interno di un seminario, l’elaborato scritto verrà portato in visione alla commissione nella redazione definitiva, già valutata dai due docenti, e brevemente presentato all’inizio dell’esame orale.
§2. Di un esame orale. Riguardo al temario per l’esame orale finale: dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo temario, approvato ad triennium in data 21 maggio 2018 e composto dalle seguenti 30 parole chiave: alleanza, carisma, carità, coscienza, dialogo, ermeneutica, ethos, eucarestia, evangelizzazione, fede e ragione, fede e storia, già e non ancora, giustificazione, giustizia, immagine e somiglianza, incarnazione, kerigma, legge, ministero, mistero pasquale, nozze, parola di Dio, popolo di Dio, preghiera, risurrezione, rito e simbolo, rivelazione, sacramento, santità, storia della salvezza.
All’inizio di ogni anno accademico (entro il 15 settembre), la presidenza dell’Istituto dovrà scegliere dal temario approvato dieci temi che saranno argomento dell’esame orale di Baccalaureato nelle sessioni dell’anno solare seguente; la scelta e i contenuti devono essere approvati dalla Facoltà collegante; dopo l’approvazione va data immediata comunicazione agli studenti;
§3. La procedura dell’esame orale finale. L’esame orale finale ha una durata di circa 30 minuti ed è sostenuto davanti ad una Commissione formata da 3 docenti più il Presidente (il Decano o il suo Delegato); 24 ore prima dell’esame viene estratto a sorte un tema per ogni candidato dal temario approvato per quell’anno; costui dovrà esporlo davanti alla Commissione; al termine, i membri della Commissione potranno interrogare lo studente sul tema esposto come pure su un altro tema a loro scelta tra i nove rimanenti approvati per quell’anno.
§4. Il calcolo della votazione finale (in novantesimi, senza decimali), va compiuto facendo valere per 5/6 del voto finale la media ponderata degli esami curriculari e per 1/6 la votazione attribuita all’esame orale di sintesi.

(Conseguimento della Licenza in Scienze Religiose = Laurea Specialistica)
Art. 32
Per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Scienze Religiose, conferito dalla Facoltà di Teologia della PUL, occorre essere studente ordinario, avere superato tutte le prove previste dal piano di studio biennale e aver difeso in pubblica seduta la tesi, scritta sotto la direzione di un Docente dell’Istituto (cf. art. 33, 35 sFeR).

Art. 33
§1. A decorrere dal secondo semestre del primo anno del biennio, ogni studente ordinario può concordare con un docente dell’Istituto il titolo della tesi e le linee essenziali del suo svolgimento, mediante istanza controfirmata dal docente Relatore e da due docenti Correlatori, nominati dal Preside: almeno uno dei Correlatori sarà scelto tra i docenti stabili; gli stessi Correlatori, per quanto possibile, saranno scelti nell’area di riferimento dell’argomento scelto dal candidato per la tesi di Licenza.
§2. I Correlatori dovranno garantire la loro costante supervisione nel corso dell’elaborazione della tesi stessa.
§3. Lo studente deposita in segreteria il titolo e il progetto della tesi, corredato da bibliografia essenziale, entro la data indicata nell’Ordine degli studi dell’anno accademico in cui si intende difendere la tesi.
§4. Una volta approvati, il titolo della tesi e il progetto della tesi rimangono riservati per cinque anni accademici dall’ultima iscrizione. Titolo e progetto della tesi non possono essere cambiati se non per intervenuti gravi motivi da sottoporre al Preside.
§5. La tesi deve avere un’estensione di circa 80 pagine dattiloscritte a spazio 1.5, con 22 righe di 60 battute a riga (circa 1320 battute per pagina), bibliografia esclusa, e non devono esservi fotografie o immagini né nel testo né nella copertina della tesi. È consentito l’inserimento di foto inerenti il tema di ricerca in un’apposita appendice, la cui estensione non è computabile nelle 80 pagine previste per la tesi. Si ricorda agli studenti che l’elaborato di tesi non deve essere in nessuna sua parte frutto di plagio: quando si utilizzano le opere scritte da terzi, occorre infatti includere sempre i riferimenti all’opera consultata e al suo autore, tramite una citazione diretta nel testo, o in nota, o tramite la bibliografia. Il plagio è un reato penale e, da parte dell’Istituto, può essere punito con gravi sanzioni disciplinari a carico dello studente.
§6. Per inoltrare istanza di discussione della tesi, lo studente deve essere in regola con il piano di studio e sotto il profilo amministrativo. Entro i termini stabiliti nell’Ordine degli studi deve consegnare in segreteria quattro copie della tesi (una per la Facoltà di Teologia della PUL, due per i relatori, una per la Segreteria), una copia in CD formato Microsoft Word, la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa della Tesi e il nulla osta firmato dal Relatore e dai Correlatori.
§7. In caso di parere negativo di un Correlatore, debitamente motivato, il Preside – su richiesta dello studente – può nominare un altro Correlatore.
§8. Se il parere negativo è confermato anche dal nuovo Correlatore, la tesi non verrà discussa. Può essere ammessa alla discussione solo dopo un’adeguata revisione, a giudizio del Preside dell’Istituto.
§9. La commissione di fronte alla quale viene discussa la tesi è composta dal Decano della Facoltà di Teologia PUL o da un suo Delegato come Presidente, dal Relatore della tesi e dai due Correlatori.
§10. La discussione della tesi, di 30 minuti circa, inizia con la presentazione della tesi da parte del Candidato, cui farà seguito la discussione con domande poste dai componenti della Commissione.

(Sanzioni disciplinari)
Art. 34
§1. Lo studente deve osservare tutte le norme che lo riguardano, contenute nello Statuto e nel Regolamento dell’Istituto. Lo studente che viola tali norme è soggetto alle seguenti sanzioni, in base alla gravità e alla reiterazione della violazione: a) richiamo scritto; b) sospensione dalle lezioni da un mese fino ad un anno; c) non ammissione agli esami di una, due o tre sessioni d’esame; d) espulsione definitiva dall’Istituto. La sanzione di cui alla lettera a) viene comminata dal Preside. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), sono comminate dalla Commissione di cui all’ art. 11§5 del presente Regolamento.
§2. Il Preside potrà comunque, in via cautelativa, disporre l’immediata sospensione dello studente, qualora ciò si renda necessario per gravi motivi.
§3. Contro i provvedimenti disciplinari disposti dal Preside è ammesso ricorso alla Commissione di cui all’art. 11§5 del presente Regolamento. Contro i provvedimenti disciplinari disposti dalla Commissione stessa è ammesso ricorso al Consiglio d’Istituto in seduta plenaria e presieduto dal Moderatore.

IL PRESIDE
(Elezione del Preside)
Art. 35
Il Preside viene scelto dal Moderatore tra una terna di nomi indicati dal Consiglio di Istituto. Il candidato prescelto dal Moderatore deve ricevere il benestare del Consiglio della Facoltà di Teologia della PUL (cfr. Istruzione CED, I -2 – art. 10 sFeR).

Art. 36
Il Consiglio di Istituto è l’organo competente a scegliere la terna di candidati alla carica di Preside dell’Istituto da sottoporre al Moderatore (cf. art. 13c sFeR), secondo le seguenti modalità:
§1. decorsi i termini di validità del mandato del Preside (5 anni dalla nomina), il Preside stesso dell’Istituto, su richiesta del Segretario, convoca il Consiglio d’Istituto per procedere alla designazione del nuovo Preside e nel caso in cui voglia ricandidarsi per l’elezione a Preside, nomina un suo Delegato per presenziare ai lavori del Consiglio stesso. La convocazione per ciascuno degli aventi diritto deve essere fatta tramite comunicazione verbale di cui la segreteria certifica l’avvenuta ricezione ovvero tramite raccomandata AR.
§.2. È esclusa la facoltà di votare sia per lettera, sia mediante procuratore, tranne il caso di documentati motivi di salute; in tal caso il procuratore designato dall’elettore assente, oltre al proprio voto, può esprimerne solo un altro. La seduta elettorale può ritenersi valida se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto al voto (si computa presente anche il delegante; ma, la seduta non è valida se i deleganti sono più di due) ed è presieduta dal Preside, coadiuvato dal Segretario dell’Istituto, nonché da uno dei docenti componenti il Consiglio d’Istituto, scelto dal Preside con funzioni di scrutatore per le operazioni di voto.
§3. L’elezione, salvo caso contrario di forza maggiore, dovrà svolgersi presso la sede dell’Istituto.
È necessario che i locali, in cui si svolgono le operazioni di voto, siano idonei a garantire la segretezza del voto: di ciò si darà conto nel verbale relativo alle votazioni.
§4. Il Segretario, dopo aver indicato ai presenti i nominativi di coloro che hanno diritto ad essere eletti, distribuisce a ciascun elettore una scheda bianca sulla quale, in forma segreta, esprimere la propria preferenza. Raccolte le schede, il Segretario e il docente scrutatore procedono al computo dei voti e alla definizione della graduatoria da cui individuare un primo nominativo; parimenti si procederà per un secondo e per un terzo nominativo, in modo da ottenere una terna di nomi.
§5. Un candidato, per essere designato, dovrà aver ottenuto nella prima o seconda votazione la preferenza della maggioranza assoluta dei presenti ma, in caso si debba ricorrere ad una terza votazione, sarà sufficiente far riferimento al conseguimento della maggioranza semplice delle preferenze; in caso di parità si procederà a scegliere per anzianità accademica.
§6. Nell’ambito della terna così ottenuta, il Moderatore sceglierà il nominativo del Preside da sottoporre al benestare del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Teologia della PUL.

(Compiti del Preside)
Art. 37
§1. Oltre a ciò che è prescritto nello Statuto dell’ISSR di L’Aquila, in riferimento ai compiti del Preside (cf. art. 10 sFeR), allorché si attivino particolari percorsi formativi di approfondimento di discipline presenti negli indirizzi di specializzazione attivi nel nostro Istituto, il Preside può affidarne il coordinamento a uno o più Docenti impegnati nei corsi stessi.
§2. È facoltà del Preside richiedere ai Docenti, a conclusione dell’attività didattica, una relazione circa i criteri e i contenuti dei corsi e dei seminari, la partecipazione degli studenti alle lezioni e l’interesse dagli stessi dimostrato.
§3. È facoltà del Preside nominare uno o più tutor, che svolgano attività di sostegno in particolare agli studenti in difficoltà, favorendone il contatto con i Docenti. I tutor vanno scelti fra gli assistenti dell’Istituto e sono nominati ad annum. Qualora ci sia bisogno di più tutor, il Preside designerà fra loro un coordinatore.

I DOCENTI
Art. 38
I Docenti stabili dell’Istituto vengono dichiarati decaduti dal loro ufficio dal Presidente Moderatore su proposta del Preside, quando per un biennio non hanno più esercitato le attività loro richieste nell’Istituto o in caso di grave e comprovata inadempienza ai doveri connessi al loro ufficio (cf. art. 16 sFeR).

Art. 39
§1. Requisiti per la nomina dei docenti straordinari: dottorato con relativa pubblicazione nell’ambito della propria disciplina; ulteriori pubblicazioni ossia almeno un volume o tre saggi consistenti in riviste scientifiche e/o miscellanee soggette a referaggio; insegnamento della propria disciplina per almeno tre anni consecutivi nell’ISSR di appartenenza o in altra istituzione accademica.
Acquisita la domanda, il Preside dell’ISSR la inoltra al Decano della Facoltà di Teologia della PUL, che individua tre censori, di cui un docente stabile dell’ISSR, un docente stabile della Facoltà di Teologia della PUL, della stessa disciplina o di disciplina affine a quella del candidato, un docente stabile di altra istituzione accademica della stessa disciplina o di disciplina affine a quella del candidato. Ciascun censore redige una relazione analitica ed esprime un giudizio circa l’idoneità del candidato, non oltre sessanta giorni dalla ricezione del materiale relativo al candidato. Tale documentazione viene trasmessa al Decano della Facoltà di Teologia della PUL, che elabora un giudizio sintetico e lo presenta al Consiglio d’Istituto (nella sola componente dei docenti stabili) per l’approvazione che avviene a maggioranza qualificata e con voto segreto. In caso di esito positivo il Preside dell’ISSR trasmette gli atti al Consiglio di Facoltà della Facoltà di Teologia della PUL, il quale delibera con la stessa modalità del Consiglio d’Istituto.
In caso di approvazione il Direttore (o Preside) dell’ISSR chiede i necessari nulla osta e la missio canonica per le discipline che la prevedono e presenta la richiesta al Moderatore, che procede alla nomina (cf art. 10b e 13 dell’Istruzione).
§2. Per il passaggio a docente ordinario, lo straordinario dovrà aver insegnato per tre anni consecutivi la disciplina di competenza nell’ISSR, produrre almeno un volume o tre saggi consistenti in riviste scientifiche e/o miscellanea soggette a referaggio. Tale documentazione verrà analizzata da un docente ordinario della Facoltà di Teologia della PUL, il quale stende una relazione analitica e presenta le proprie conclusioni, entro e non oltre i sessanta giorni dalla nomina e dalla ricezione del materiale da esaminare, al Consiglio d’Istituto e al Consiglio di Facoltà, che sono chiamati a deliberare secondo le stesse modalità per la nomina dei docenti straordinari. In caso di approvazione si procede come per il punto §1. In caso di non approvazione il docente resta straordinario per un altro triennio, quindi si ripete la procedura e, qualora il giudizio permanesse negativo, il docente decade dal ruolo di stabile e l’Istituto dovrà provvedere alla sua sostituzione in tempi rapidi.
§3. Per i docenti stabili si prevede la possibilità della cooptazione, che potrà riguardare un docente che riveste già tale ruolo in altra istituzione accademica e che chieda il trasferimento all’Istituto, purché sia provvisto dei requisiti richiesti dalle presenti disposizioni, non ricada in situazioni di incompatibilità e sia stato nominato straordinario e ordinario secondo la procedura sopra indicata. Perché la cooptazione abbia esito positivo si richiede il parere positivo del Consiglio d’Istituto (nella sola componente docente) e del Consiglio della Facoltà (nella sola componente docente), che deliberano a maggioranza qualificata e con voto segreto.

Art. 40
A supplemento di quanto stabilito nello Statuto, pur nel rispetto dell’autonomia accademica dell’ISSR Fides et Ratio di L’Aquila, per la nomina dei docenti invitati e incaricati, il Presidente Moderatore procede alla nomina degli stessi, dopo avere ottenuto il Nulla osta della Facoltà di Teologia della PUL (cf. art. 4 e 9 sFeR).

Art. 41
Ai Docenti è consentito anche formulare richieste e consigli all’Autorità accademica, possibilmente in forma scritta. La verifica della qualità dell’insegnamento avverrà secondo le norme che la Facoltà di Teologia della PUL indicherà per gli ISSR ad essa collegati.

(Assistenti)
Art. 42
§1. Su proposta dei Docenti interessati, ai Docenti stabili possono essere affiancati Assistenti, i quali vengono annualmente nominati dal Preside, sentito il consiglio d’Istituto e avere ottenuto il nulla osta del Decano della Facoltà di Teologia della PUL (cf. art. 15 sFeR).
§2. Può essere nominato Assistente chi ha conseguito almeno il grado accademico della Licenza, o laurea civile (magistrale), ed ha mostrato dedizione ed impegno nella ricerca e nell’attività scientifica.
§3. L’Assistente può collaborare all’attività didattica del Docente stabile svolgendo una parte tematica del programma, in misura non superiore ad un terzo delle ore di lezione. In sede di esame finale della materia, l’Assistente non può esaminare in assenza del Docente titolare della disciplina.
§4.  Gli assistenti partecipano all’Assemblea dei Docenti, senza diritto di voto.
§5.  Nel caso di legittimo impedimento temporaneo da parte di un Docente, il Preside, sentito il Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, provvede a nominare un supplente.

(Validità delle delibere)
Art. 43
Ogni delibera adottata dal Preside (anche se ratificata dal Consiglio d’Istituto), pur nel rispetto dell’autonomia culturale, didattica, economica dell’Istituto (Facoltà di Teologia della PUL, Incontro con gli Istituti associati, 17 settembre 2010), viene sottoposta all’approvazione e/o ratifica della Facoltà di Teologia della PUL (cf. art. 4 sFeR).

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art. 44
§1. Oltre a ciò che è determinato all’Art. 12 dello Statuto dell’ISSR di L’Aquila, spetta al Consiglio di Istituto decidere l’attivazione di corsi di formazione, tenendo conto degli indirizzi specifici dell’ISSR di L’Aquila, oltre che determinarne le discipline e approvare i relativi programmi (sFeR, art. 2).
§2. La convocazione del consiglio di Istituto viene effettuata con l’invio ai membri, da parte del Segretario, della convocazione scritta del Preside, contenente l’OdG da trattarsi, almeno sette giorni prima della riunione. Gli argomenti all’OdG vengono determinati dal Preside. Saranno inserite nell’ordine del giorno anche le questioni proposte in tempo utile, congiuntamente e per iscritto, da almeno un terzo dei membri del consiglio.
§3. Le sedute del consiglio di Istituto non sono pubbliche. In casi particolari il Preside può ammettere al consiglio esperti, senza diritto di voto. Quando si trattano situazioni concernenti i Docenti, il consiglio si riunisce nella sola componente Docente.
§4. Il verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario, che lo controfirma insieme col Preside. Il verbale viene formalmente approvato dal consiglio nella prima seduta utile successiva. I membri del consiglio possono fare richiesta di copia del verbale approvato. Ai rappresentati degli studenti, membri del Consiglio d’Istituto, non può essere consegnata copia delle parti di verbale riguardanti i Docenti. Altri membri della comunità accademica che intendessero consultare i verbali, devono rivolgere domanda scritta motivata al Preside, che decide in merito. Il Segretario notifica, per mezzo di stralcio-verbale, le delibere del consiglio alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione.
§5. I rappresentanti degli studenti debbono essere iscritti “in corso” e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 45
Hanno diritto di voto attivo e passivo per l’elezione del rappresentante dei Docenti al Consiglio d’Istituto i Docenti non stabili presenti all’Assemblea (cf. art. 12 sFeR).

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Art. 46
§1. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto dal Preside, che lo presiede in quanto rappresentante legale dell’ISSR di L’Aquila (cf. art. 10a sFeR), dall’Economo, dal Segretario Generale e da un rappresentante dei Docenti (cf. art. 39 sFeR).
§2. Il bilancio dell’Istituto è relativo all’anno accademico (1 settembre – 31 agosto) e deve essere approvato in prima istanza dal Consiglio per gli Affari Economici e in seconda istanza dal Consiglio d’Istituto (cf. art. 37 sFeR) entro il 31 agosto di ogni anno.
§3. Il bilancio dell’Istituto deve essere portato all’approvazione del Presidente Moderatore entro il successivo 30 novembre (cf. art. 37 sFeR)

Art. 47
Il rappresentante dei Docenti al Consiglio per gli Affari Economici (cf. art. 39 sFeR), viene eletto ad annum dal Consiglio d’Istituto, e non può ricevere più di due mandati consecutivi.

(L’Economo)
Art. 48
§1. L’economo, nominato per un quadriennio dal Presidente Moderatore, sentito il Preside (cf. art. 40 sFeR), cura in prima persona la gestione dell’Istituto sotto il profilo economico-amministrativo, a norma dello Statuto e del presente Regolamento.
§2. Gli altri compiti propri dell’Economo possono essere distribuiti, mediante apposito ‘mansionario’ approvato dal Preside, tra gli altri addetti di Segreteria. A costoro l’incarico viene conferito dal Preside su proposta del Segretario Generale (cf. art. 38 sFeR).
§3. All’Economo, in quanto responsabile della gestione amministrativa dell’Istituto, spetta di approntare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio degli affari economici (cf. art. 39 sFeR), differenziando in diversi capitoli del bilancio stesso entrate ed uscite concernenti i singoli percorsi formativi interni all’Istituto e le aree di ricerca.

LA BIBLIOTECA E LE FUNZIONI DEL SUO DIRETTORE
Art. 49
§1. All’ISSR ‘Fides et Ratio’ dell’Aquila è connessa la Biblioteca “Card. Carlo Confalonieri” (cf. art. 41 sFeR).
§2. Il Direttore della biblioteca, nominato dal Presidente Moderatore sotto previa indicazione del Consiglio di Istituto dell’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila, tra i Docenti stabili dello stesso, rimane in carica per un ‘quinquennio’ sempre rinnovabile. Egli, in accordo con il Preside dell’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila, provvede a mantenere i rapporti con le varie biblioteche a disposizione degli alunni dell’Istituto e a stipulare con esse i necessari accordi relativi alle condizioni e agli orari d’accesso; provvede alla conservazione e all’incremento della sala di lettura dell’Istituto, mediante l’acquisto dei volumi necessari e delle riviste specializzate, la cui spesa verrà prevista nel bilancio annuale dell’Istituto.

PARTENARIATO
Art. 50
§ 1. L’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila può stipulare convenzioni di partenariato con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di collaborazione e di cooperazione didattica e scientifica, per lo svolgimento di attività di comune interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, autonomia ed eticità.
§2. Il partenariato viene stilato in modo bilaterale tra l’ISSR di L’Aquila, con gli Enti, Istituzioni Culturali e Ordini Professionali che possono contribuire in modo fattivo al buon esito di attività didattiche, accademiche e formative promosse dall’ISSR di L’Aquila.
§3. Il preside dell’ISSR, formula ufficiale richiesta di partenariato, dopo avere ottenuto l’approvazione del Consiglio d’Istituto e in seguito alla delibera di adesione alle attività didattiche, accademiche e formative promosse dall’ISSR di L’Aquila, provvede a inserire un rappresentante indicato dallo stesso Ente, Istituzione Culturale e Ordine Professionale, all’interno del Comitato Scientifico.
§4. Il partenariato comporta una fattiva collaborazione nel riconoscimento dei crediti dei Corsi, delle attività didattiche, accademiche e formative promosse dall’ISSR di L’Aquila, nell’attivazione di attività culturali volte a sostenere direttamente o indirettamente il percorso formativo d’indirizzo del Corso e nella eventuale attivazione di Borse di Studio per la partecipazione allo stesso o nell’individuazione di risorse per sostenere anche parzialmente alcuni moduli del Corso.
§5. Si specifica che le convenzioni di partenariato sono svolte al di fuori del collegamento dell’Istituto con la Facoltà di Teologia della PUL.

PATROCINIO
Art. 51
§1. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e riconoscimento morale e una manifestazione di apprezzamento da parte di un Ente o Istituzione in favore di attività didattiche, accademiche e formative promosse dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Aquila, in merito alle finalità sociali, culturali, artistiche o scientifiche.
§. 2. Il patrocinio può essere concesso da soggetti pubblici e soggetti di natura associativa (Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati e altri assimilabili per legge) che siano in linea con le finalità dell’ISSR di L’Aquila, promuovendone pertanto l’immagine e il prestigio.
§.3. La concessione del patrocinio e, conseguentemente, del logo degli Enti o Istituzioni interessate, sarà solo ed esclusivamente per l’iniziativa proposta e limitatamente al periodo della stessa, e non potrà essere utilizzato in alcun altro modo.
§4. Si specifica che il patrocinio è svolto al di fuori del collegamento dell’Istituto con la Facoltà di Teologia della PUL.

(NORME CONCLUSIVE)
Art. 52
Completano le disposizioni di questo Regolamento quelle contenute nell’Ordine degli Studi (Ordo Studiorum) dell’Istituto, pubblicato annualmente e distribuito a Docenti e studenti.

Art. 53
Ogni studente, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione riceverà una copia dell’Ordine degli Studi, in cui sono presenti lo Statuto e il presente Regolamento e dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale s’impegna ad accettare tutte le norme in essi contenute, relativamente alle quali pertanto non è ammessa ignoranza.

Il presente Regolamento è stato esaminato ed approvato dagli organi competenti dell’Istituto e viene sottoposto alla definitiva approvazione della Facoltà di Teologia della PUL.

L’Aquila, 13 maggio 2019
Il Preside
Prof. Daniele Pinton

Il Moderatore
Giuseppe Card. Petrocchi
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila

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