Statuto

approvato ‘ad quinquennium’ dalla Congregazione dell’Educazione Cattolica in data 25 agosto 2022

Art. 1L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) dell’Aquila «Fides et Ratio», (eretto accademicamente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica) è una Istituzione accademica ecclesiastica prevista dal Codice di Diritto Canonico (can. 821) e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (can. 404 2). L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014 e dal presente Statuto.

Art. 2 – L’ISSR dell’Aquila ha come scopo la formazione dei fedeli – laici, religiose e religiosi non sacerdoti – in ordine all’arricchimento della propria vita cristiana, alla capacità di dare ragione della propria fede, all’esercizio dell’apostolato loro proprio e, in particolare, alla loro partecipazione all’evangelizzazione. Allo stesso tempo, esso prepara figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri, nella loro specifica missione. Infine l’ISSR di L’Aquila, ha il compito di formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua o permanente dei laici e delle laiche che hanno ricevuto i ministeri istituiti così da aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, le Chiese particolari in tutta l’opera dell’evangelizzazione.

Art. 3 – L’ISSR dell’Aquila, per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto,  propone – sia nel corso triennale di studi filosofici e teologici, al temine del quale si consegue il Baccalaureato in Scienze Religiose, sia nel  corso quinquennale dei medesimi studi, al termine del quale si consegue il grado accademico di Licenza in Scienze Religiose, sia, infine, nelle altre attività culturali che affiancano l’attività accademica e la trattazione sistematica, con metodo scientifico proprio, della dottrina cattolica, attinta alla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo della Chiesa. Promuove, inoltre, la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, in prospettiva teologica e con l’aiuto delle scienze filosofiche, delle scienze umane e degli altri ambiti disciplinari che si occupano di studi religiosi, con particolari percorsi di alta formazione, in vista anche del conseguimento dei nuovi ministeri della Chiesa – come disposto dalla lettera apostolica in forma di «motu proprio», Spiritus Domini, sulla modifica del can. 230 § 1 del codice di diritto canonico – circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del lettorato e dell’accolitato, ma anche attraverso la Lettera Apostolica in forma di «motu proprio», Antiquum ministerium che ha formalmente istituito il ministero del Catechista.

Art.  4 – La Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, alla quale l’ISSR dell’Aquila è collegato, esprime il proprio parere sullo Statuto e sul Regolamento dell’Istituto, esprime il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti in occasione della loro cooptazione e della loro promozione, approva i piani di studio, conferisce il grado accademico di Licenza in Scienze Religiose agli studenti dell’Istituto medesimo, al termine del curriculum quinquennale di studi; conferisce, altresì, il Baccalaureato in Scienze Religiose agli studenti del corso triennale, al termine dei loro studi.

Art. 5L’ISSR aquilano è governato da autorità comuni con la Facoltà di Teologia cui  è collegato, e autorità  proprie dell’Istituto:

– autorità comuni sono: il Gran Cancelliere, il Decano della Facoltà di Teologia e il Consiglio della Facoltà stessa;

autorità proprie dell’Istituto sono: il Moderatore, il Direttore e il Consiglio d’Istituto.

L’ISSR è posto sotto la direzione e responsabilità diretta dell’Ordinario dell’Aquila, al quale spetta la funzione di Moderatore.

Art. 6 – Compiti del Gran Cancelliere:

  1. chiedere al Dicastero per la Cultura e l’Educazione l’erezione canonica di ciascun ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale Italiana;
  2. presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione il piano di studi e il testo dello Statuto dell’ISSR per la debita approvazione;
  3. informare il Dicastero per la Cultura e l’Educazione circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR;
  4. nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 7 – Compiti del Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense:

  1. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila;
  2. regolare, congiuntamente al Direttore dell’ISSR di L’Aquila, le questioni comuni;
  3. presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
  4. presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l’attività dell’ISSR di L’Aquila, preparata dal Direttore, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Dicastero per la Cultura e l’Educazione;
  5. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR.

Art. 8 – Compiti del Consiglio della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense:

  1. esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR di L’Aquila;
  2. esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei docenti dell’ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
  3. esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR di L’Aquila;
  4. verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR di L’Aquila, in particolare della biblioteca;
  5. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata dal Direttore dell’ISSR;
  6. dare il benestare per la nomina del Direttore dell’ISSR;
  7. proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione la sospensione dell’ISSR, qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 9 Compiti del Moderatore:

  1. assicurare l’integrale custodia della dottrina cattolica nonché la sua fedele trasmissione;
  2. nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
  3. revocare, per giusta causa, la missio canonica o la venia docendi rispettivamente ai docenti di discipline concernenti la fede e la morale o di altre discipline;
  4. dare il nulla osta per la nomina del Direttore, scelto fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto;
  5. significare alla Facoltà di Teologia e maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
  6. vigilare sull’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
  7. nominare, ad annum, tra i Docenti Stabili dell’ISSR dell’Aquila, il Vice Direttore, sentito il Direttore dell’ISSR;
  8. nominare l’Economo e il Segretario, sentito eventualmente il Direttore dell’ISSR;
  9. approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
  10. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, unitamente al Decano della Facoltà di Teologia e al Direttore dell’Istituto.

Art. 10Il Direttore, nominato dal Gran Cancelliere tra i Docenti stabili dell’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore, rimane in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. A lui compete:

  1. la legale rappresentanza dell’Istituto, rappresentare l’Istituto davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà di Teologia e alle autorità civili;
  2. fornire annualmente al Decano della Facoltà di Teologia le informazioni sulla vita dell’Istituto, da presentare al Consiglio di Facoltà;
  3. dirigere l’Istituto, promuoverne e coordinarne le attività soprattutto nel settore disciplinare, dottrinale ed economico;
  4. indicare al Moderatore, il nome del Vice Direttore;
  5. convocare e presiedere le sessioni del Consiglio d’Istituto;
  6. presenziare alle assemblee degli studenti, di persona o per delega;
  7. redigere la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR;
  8. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, unitamente al Decano della Facoltà di Teologia e al Moderatore;
  9. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, sottoponendo i casi più difficili, non risolti dal Consiglio d’Istituto, al giudizio della Facoltà di Teologia;
  10. spetta al Direttore, con il nulla osta della Facoltà affiliante, approvare il riconoscimento di corsi e crediti formativi eventualmente maturati in altre istituzioni accademiche e stabilire le convalide e le condizioni di iscrizione.
  11. nominare il Direttore Responsabile della Rivista dell’Istituto ‘FedeLmente’, tra i docenti stabili, dopo avere sentito il parere del Consiglio di Istituto.

Art. 11 – Il Vice Direttore, indicato dal Direttore, viene nominato dal Moderatore tra i docenti stabili dell’ISSR dell’Aquila e ha funzioni di cooperazione vicaria riguardo ai diversi  indirizzi e corsi attivati nell’ambito dell’Istituto.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore quando egli è assente o impedito; collabora direttamente con lui nella conduzione dell’Istituto, con particolare riferimento all’attività ordinaria.

Art. 12 – Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dal Vice Direttore (se nominato), da tutti i docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili, eletti dai loro colleghi, dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo Delegato, da un Delegato del Moderatore, da due studenti ordinari eletti dall’assemblea degli studenti e dal Segretario con compiti di attuario. Tutti sono membri di diritto.

I rappresentanti dei docenti vengono designati ad annum e non possono ricevere più di due mandati consecutivi.

I rappresentanti degli studenti sono eletti all’inizio dell’anno accademico.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso; esso assume le sue decisioni con la maggioranza dei membri di diritto  e, circa le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi di essi. Se vengono trattate questioni riguardanti il corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

Art. 13 – Il Consiglio d’Istituto ha il compito di:

  1. stabilire il piano di studi e preparare il testo dello Statuto e del Regolamento dell’ISSR, da sottoporre all’approvazione del Consiglio della Facoltà di Teologia;
  2. stabilire le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai Docenti e il calendario scolastico preparato dal Segretario;
  3. designare la terna di docenti stabili nell’ambito della quale il Gran Cancelliere nominerà il Direttore;
  4. proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
  5. approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal Direttore;
  6. verificare la consistenza e funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’Istituto, specialmente della biblioteca;
  7. indirizzare e sostenere l’Istituto circa eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche;
  8. risolvere le questioni ad esso demandate dal Direttore o da altre Autorità accademiche;
  9. costituire commissioni per questioni speciali;
  10. valutare e approvare l’attivazione di particolari percorsi formativi di alta formazione, inerenti gli indirizzi della Licenza in Scienze Religiose, presenti nell’ISSR di L’Aquila;
  11. approvare i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Economico;
  12. promuovere incontri periodici con altre realtà accademiche su temi di comune interesse al fine di stimolare la qualità degli studi;
  13. deliberare sulle più gravi sanzioni disciplinari da comminare agli studenti.

Art. 14 – Il Segretario Generale viene nominato dal Moderatore per un quinquennio, sentito il parere del Direttore e può essere confermato; redige e firma i verbali, che conserva dopo averli sottoposti alla firma del Moderatore e del Direttore, a seconda dei casi; custodisce gli atti della Segreteria degli studenti; controfirma i documenti relativi alla Segreteria; cura l’iscrizione degli studenti e ne tiene aggiornati i fascicoli; organizza tutte le operazioni di competenza della Segreteria.

Art. 15 – In riferimento ai docenti dell’ISSR, si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e dalle annesse Ordinationes, dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium del 29 gennaio 2018 (Artt. 22-30) e dal Titolo III (Artt. 18-25) delle Norme applicative della Congregazione per l’Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium.

I docenti stabilmente appartenenti all’ISSR sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in esso assunti e sogliono essere designati col nome di Ordinari; a questi seguono gli Straordinari e i non stabili, che possono essere incaricati o invitati o assistenti.

  1. L’ISSR deve avere almeno cinque docenti stabili, di cui almeno uno per ognuna delle aree disciplinari: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze Umane.
  2. I docenti stabili devono essere in possesso del congruo Dottorato. Devono, inoltre, distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; dimostrare di possedere capacità d’insegnamento ed essersi dimostrati idonei alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di ricerche e studi.
  3. I docenti stabili presso l’ISSR dell’Aquila non possono contemporaneamente essere stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. L’incarico di docente stabile è, inoltre, incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
  4. I docenti non stabili, comunque nominati per le discipline ecclesiastiche, devono avere almeno la Licenza canonica in una disciplina ecclesiastica o un titolo equipollente, e aver dato prova di possedere buone attitudini all’insegnamento e alla ricerca scientifica.
  5. I docenti non stabili, incaricati per l’insegnamento delle discipline non ecclesiastiche, devono essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo degli studi universitari e aver dato prova di possedere buone attitudini all’insegnamento e alla ricerca di scientifica.
  6. I docenti, al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall’ufficio.
  7. Ai docenti ordinari, che cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.
  8. I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 16 – Tutti i docenti dell’ISSR dell’Aquila devono, distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica. Il loro insegnamento dovrà essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. I docenti stabili, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la missio canonica dal Moderatore dell’Istituto, dopo aver emesso la professione di fede. Gli altri docenti stabili ricevono la venia docendi dal Moderatore dell’Istituto. La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo assicurare al docente il diritto di conoscere la causa e le prove, nonchè di esporre e difendere le proprie ragioni. Resta comunque il diritto di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso (cfr cann. 1732-1739 CIC; cann. 996-1006 CCEO; can. 1445, § 2 CIC; Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor bonus, art. 123: AAS 80 [1988], 891-892), osservando quanto prescritto dall’art. 24 §2, delle Ordinationes della Costituzione Veritatis Gaudium, dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014″.

Art. 17 – I docenti ordinari sono professori, assunti a titolo definitivo e a tempo pieno, che si occupano della ricerca scientifica, attendono all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli organismi collegiali.

Per i requisiti richiesti  per i docenti ordinari e le procedure di promozione si fa riferimento all’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008.

Art. 18 – I docenti straordinari sono professori assunti a tempo pieno.

Per le procedure della stabilizzazione dei docenti straordinari ci si riferisce alla Nota Applicativa del 29 luglio 2014 della Conferenza Episcopale Italiana dove sono elencate.

In particolare modo, i requisiti per essere nominato docente straordinario sono, oltre quelli prescritti per i docenti stabili, in generale, e per gli ordinari, in particolare: aver dimostrato attitudine all’insegnamento universitario mediante un tirocinio di almeno tre anni; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.

Il Moderatore, acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia, nomina i docenti stabili straordinari, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo che abbiano emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline.

Art. 19 – I docenti non stabili devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente (laurea specialistica); devono essere capaci d’indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.

I docenti non stabili sono nominati dal Moderatore, su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio d’Istituto e a seguito del nulla osta della Facoltà di Teologia.

Art. 20 – Gli studenti dell’Istituto si distinguono in Ordinari, Straordinari, Uditori e Ospiti.

  1. Gli ordinari sono coloro che, in possesso di una laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso all’Università civile della propria nazione, o della regione nella quale la Facoltà si trova, (Cfr.VG 32,1), frequentano il corso quinquennale per conseguire il grado accademico di Licenza in Scienze Religiose o il corso triennale per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose. Per essere ammesso come studente ordinario al secondo ciclo che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.
  2. Gli straordinari sono coloro che, privi del suddetto titolo di ammissione all’Università, ma dimostrando di possedere una sufficiente preparazione culturale, desiderano compiere tutti gli studi previsti dal corso triennale o dal corso quinquennale, ad esclusione dell’esame finale di grado. Al termine degli studi e degli esami, compiuti con esito positivo, sarà loro rilasciato un attestato. Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente conseguisse il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università.
  3. Gli uditori sono coloro che, non volendo conseguire gradi accademici, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.
  4. Gli ospiti sono coloro che, non volendo conseguire gradi accademici, si iscrivono solo per frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

Art. 21 – Per essere ammesso agli esami lo studente deve aver seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l’Istituto.

Art. 22 – Gli studenti possono organizzarsi liberamente e designare i loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto, secondo i regolamenti che si sono dati nella loro assemblea e che siano stati approvati dal Consiglio stesso.

Art. 23 – Gli studenti che si fossero resi indegni, sul piano morale, di appartenere all’Istituto o avessero trasgredito gravemente le norme dello Statuto che li riguardano, saranno sottoposti alle relative sanzioni dal Direttore su delibera del Consiglio d’Istituto.

Le sanzioni previste sono, in relazione alla gravità progressiva della violazione: a) richiamo scritto; b) sospensione dalle lezioni fino ad un anno; c) non ammissione agli esami per una, due o tre sessioni consecutive; d) espulsione definitiva dall’Istituto; e) infine, per quanto concerne gli elaborati scritti delle singole materie o dei seminari e la dissertazione scritta per il conseguimento del Baccalaureato e della Licenza in Scienze Religiose devono essere originali nella loro composizione. In caso di documentato plagio, sia esso di un elaborato o una tesi, lo studente non potrà presentarlo. Lo studente dovrà presentare un nuovo elaborato o un nuovo progetto di tesi su un diverso argomento. Qualora il plagio venisse reiterato, lo studente può essere oggetto di provvedimento disciplinare, non esclusa la dimissione, come precisato nel Regolamento.

Art. 24 – Gli studenti in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, che volessero ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Teologia, potranno essere ammessi dal Preside (Decano) di una Facoltà di Teologia, dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum.

Art. 25 – L’Istituto prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni, suddivisi in un primo Triennio istituzionale e in un successivo Biennio di specializzazione. Al termine del Triennio si consegue il Baccalaureato in Scienze Religiose, al termine del successivo Biennio si consegue la Licenza  in Scienze Religiose.

Per il conseguimento del Baccalaureato, al termine del Triennio di studi, devono essere conseguiti 180 crediti ECTS.

Per il conseguimento della Licenza, al termine del successivo Biennio di studi, devono essere conseguiti 120 crediti ECTS.

Come disposto dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium (VG), e dalle Norme Applicative della Congregazione per l’Educazione Cattolica per la fedele interpretazione della Veritatis Gaudium (NAVG), l’ordinamento degli studi è stato predisposto osservando diligentemente i principi e le norme, che secondo la diversità della materia sono contenuti nei documenti ecclesiastici, soprattutto in quelli del Concilio Vaticano II, tenuto conto nello stesso tempo delle acquisizioni sicure, che derivano dal progresso scientifico e che contribuiscono peculiarmente a risolvere le questioni oggi in discussione, con l’applicazione dei recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l’impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi (cfr. VG 37, 1-2). In particolare:

  1. Si determinino le discipline che si richiedono necessariamente per il raggiungimento del fine specifico dell’Istituto, e quelle che, in diverso modo, servono al raggiungimento di tale fine, così da classificarle opportunamente (Cfr. VG 40,1).
  2. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che l’ordinamento degli studi provvederà a determinare (Cfr. VG 41).
  3. Le esercitazioni e i seminari, soprattutto nel ciclo di specializzazione, devono essere condotti con assiduità, sotto la guida dei docenti, e devono essere di continuo integrati mediante lo studio privato ed il frequente colloquio con i docenti (Cfr. VG 42).
  4. Le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, di modo che siano sicuramente promossi lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei docenti (NAVG 33,1).
  5. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza (NAVG 33,2; Cfr. Istruzione per l’applicazione della modalità dell’insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche, CEC 2021).

Art. 26 – Nel Triennio istituzionale vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, ai fini di una formazione istituzionale completa. Pertanto il programma degli studi nel triennio prevede le seguenti discipline: a) Storia della filosofia; b) Filosofia sistematica; c) Sacra Scrittura; d) Teologia fondamentale; e) Teologia dogmatica; f) Teologia morale; g) Teologia spirituale, h) Teologia liturgica; i) Patrologia e Storia della Chiesa; j) Diritto Canonico.

Art. 27 – Nel Biennio di specializzazione vengono approfondite alcune delle discipline teologiche di cui sopra e sono previste altre discipline proprie a ciascuno dei quattro indirizzi di specializzazione: quello didattico, quello pastorale-catechetico-liturgico, quello in  etica dell’emergenza e quello in beni culturali.

Art. 28 – L’indirizzo didattico mira alla formazione dei candidati all’insegnamento della religione cattolica nei vari ordini e gradi della scuola, attraverso l’approfondimento di alcune discipline teologiche (teologia biblica, teologia dogmatica e sacramentaria speciali, bioetica, dottrina sociale della Chiesa, diritto matrimoniale, storia della chiesa locale), l’apprendimento delle moderne scienze della religione (sociologia della religione, fenomenologia storica della religione, filosofia della religione, teologia delle religioni), l’approfondimento di alcune discipline “professionalizzanti” sul piano didattico (psicologia dell’età evolutiva, didattica della religione, legislazione scolastica e IRC), nonché l’avvio ad un tirocinio pratico.

Art. 29 – L’indirizzo pastorale-catechetico-liturgico prevede, oltre l’approfondimento delle discipline teologiche enumerate nel precedente articolo, la trattazione di alcune discipline che preparano alle varie attività ministeriali laicali: teologia pastorale, pastorale familiare, pastorale vocazionale, i ministeri nella Chiesa, ministero del diaconato permanente, catechetica fondamentale, catechetica speciale, liturgia delle ore, liturgia dei sacramenti, teologia spirituale, spiritualità del laicato, spiritualità della famiglia. E’ previsto infine un adeguato tirocinio formativo sul campo delle varie attività pastorali.

Art.  30 – L’indirizzo in Etica dell’emergenza prevede, oltre alle discipline teologiche enumerate nell’articolo 26, lo studio dell’etica intesa come scienza della vita che interroga l’esistenza umana nella sua globalità, con una particolare attenzione rivolta ai settori della sofferenza e della precarietà, come anche a dimensioni sociali e ambientali. Il biennio affronta le tematiche in questione a partire dalla prospettiva dell’antropologia teologica, costantemente in dialogo con la filosofia. Tra le discipline insegnate hanno forte rilievo i fondamenti epistemologici, il biodiritto ed economia, etica e medicina, etica e psicologia della sofferenza così da affrontare meglio le relative sfide nell’ambito personologico, pedagogico, giuridico-normativo e culturale, in linea col Magistero della Chiesa. Tali approcci di ricerca, da una parte vanno a qualificare ulteriormente le professionalità già operanti a vario titolo nel settore della sofferenza umana, specie quella causata da traumi ambientali, sanitari e sociali, ma dall’altra preparano competenze specifiche di operatori della sofferenza e dell’emergenza, per dare risposte adeguate a quanti possono trovarsi in gravi difficoltà a causa di calamità o sciagure di ogni tipo. In particolare questo indirizzo dell’Etica dell’emergenza  è rivolto a tutti coloro che, agendo nell’ambito assistenziale, intendono formarsi alle questioni assiologiche e bioetiche che conferiscono competenze valoriali ed ermeneutiche nell’attività professionale normalmente svolta: medici e personale sanitario, insegnanti di religione, catechisti, operatori caritas, sacerdoti, religiose e religiosi, studenti di discipline ecclesiastiche, volontari impegnati nell’assistenza alla popolazione nelle calamità naturali e sociali, con il fine di acquisire abilità mentali, emotive e comportamentali per assistere le comunità nell’immediato, come anche per “intercettare” disagi e gestire dissesti” spirituali e relazionali che i traumi possono lasciare anche a distanza di anni nelle vittime. E’ previsto, infine, un adeguato tirocinio formativo sul campo delle varie attività emergenziali, in affiancamento alle iniziative messe in cantiere dalle Caritas Diocesane, dalla Protezione Civile e dalle Associazioni del settore.

Art. 31 – L’indirizzo in beni culturali prevede, oltre alle discipline teologiche enumerate nell’articolo 26, l’acquisizione di competenze specialistiche capaci di comprendere il “bene culturale” primariamente quale “valore antropologico” e perciò anche “oggetto culturale”. A partire da questo sguardo globale vengono proposti in modo adeguato i diversi approcci: dallo studio alle azioni di tutela, dalla valorizzazione alla fruizione, dalla ricerca estetica all’attività artistica. A livello fondativo la storia e la critica dell’arte cristiana e l’iconografia vengono rapportate all’estetica filosofica e teologica per uno studio, in chiave antropologica e teologica, unitario dell’arte. Tali approcci di ricerca, da una parte vanno a qualificare le professionalità già operanti a vario titolo nel settore dei Beni Culturali, dall’altra preparano competenze specifiche per figure da inserire in settori nuovi della tutela, della promozione, della pastorale e del turismo storico-culturale nell’ambito dei Beni Culturali Ecclesiastici.

Art. 32 – Sono previsti infine alcuni corsi integrativi (lingua latina, lingua greca, seconda lingua straniera) per coloro che non li hanno seguiti nella scuola media superiore, e un certo numero di corsi complementari e opzionali, quali arte sacra, letteratura religiosa, lingua ebraica, greco neotestamentario. Gli studenti di un indirizzo possono scegliere, come corsi opzionali, anche corsi propri  di un altro indirizzo.

Art. 33 – Agli studenti ordinari, che abbiano completato il corso di studi, al termine dei cicli la Facoltà di Teologia, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce: per il primo ciclo, il grado accademico di ‘Baccalaureato in Scienze religiose’;  per il secondo ciclo, il grado accademico di ‘Licenza in Scienze religiose’ con indicato l’indirizzo di specializzazione.

Agli studenti Straordinari che abbiano completato gli studi del corso triennale o quinquennale, l’ISSR conferisce un attestato. Agli studenti uditori e agli ospiti l’ISSR rilascia un attestato di frequenza e di esami eventualmente sostenuti.

Art. 34 – I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono di avere:

  1. frequentato il primo ciclo di studi ed aver superato gli esami relativi alle singole discipline;
  2. acquisito la conoscenza di una lingua straniera moderna, oltre la propria, al fine di poter comprendere testi prodotti in quella lingua;
  3. composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario, davanti ad una commissione composta da non meno di tre docenti.

Art. 35 – I requisiti per conseguire la Licenza  in Scienze Religiose sono di avere:

  1. frequentato il primo e il secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline;
  2. acquisito la conoscenza di due lingue straniere moderne, oltre la propria;
  3. composto e discusso pubblicamente (davanti ad una Commissione di almeno tre docenti) una tesi scritta, in cui sia mostrata la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto.

Art. 36 – L’Istituto, per espletare le proprie attività, si avvale delle tasse per diritti amministrativi versate dagli studenti all’ISSR, di eventuali contributi provenienti dagli Enti Locali e d’un contributo stabile erogato annualmente dall’Amministrazione Diocesana fino alla copertura delle spese, ivi compresa l’adeguata retribuzione dei docenti.

Le attività dell’Istituto rientrano tra le attività istituzionali dell’Ente Arcidiocesi dell’Aquila (cfr. Legge 222/85, art. 16, comma primo); non sono quindi attività commerciali, ma vengono prestate gratuitamente agli studenti, che possono versare solo tasse annuali per diritti amministrativi.

Art. 37 – Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Istituto provvederà all’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il bilancio dell’Istituto è comunque un capitolo del bilancio della stessa Amministrazione dell’Ente Arcidiocesi dell’Aquila.

Art. 38 – Per l’ordinato ed efficiente espletamento delle attività e dei compiti previsti dallo Statuto, è nominato, dal Moderatore, un Economo, affiancato da un Consiglio Economico, nonché un Segretario.

Art. 39 Il Consiglio Economico è composto dal Direttore, dall’Economo, dal Segretario e da un Docente dell’Istituto eletto dal Consiglio d’Istituto. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria su richiesta di uno dei suoi membri, per la stesura e l’analisi dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare poi all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Art. 40 – L’Economo rimane in carica per un quadriennio e può ottenere più mandati, cura la gestione finanziaria, redige il bilancio, emette gli ordinativi di spesa sulla base del bilancio preventivo, cura i rapporti con gli Enti locali e gli Enti pubblici in genere, per eventuali finanziamenti e per gli aspetti di sua competenza. A lui è demandata, d’intesa col Direttore, l’organizzazione amministrativa dell’Istituto e dei servizi connessi (servizi finanziari, stato giuridico del personale), nonché la proposta di eventuali variazioni statutarie e regolamentari riguardanti il settore a lui affidato.

Art. 41 – L’ISSR dell’Aquila, al fine di sostenere e favorire l’attività di studio, ricerca, formazione sia degli Studenti, sia dei Docenti, si avvale della connessa Biblioteca “ Card. Carlo Confalonieri” e di una rivista scientifica nella quale i membri del comitato scientifico e direttivo sono i membri del Consiglio di Istituto e il Direttore della rivista è un docente stabile dell’ISSR.

Art. 42 – Il presente Statuto è accompagnato dal Regolamento di applicazione.

Art. 43 – Il presente Statuto è stato esaminato e approvato dagli organi competenti dell’Istituto e viene sottoposto alla definitiva approvazione della Facoltà di Teologia e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Art. 44 – Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte tramite la Facoltà di Teologia al Gran Cancelliere per l’invio al Dicastero per la Cultura e l’Educazione per la debita approvazione. Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ha potere di deliberare lo scioglimento dell’ISSR.

Art. 45 – Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto, si seguono le indicazioni del Regolamento dell’ISSR, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 46 – L’entrata in vigore del presente Statuto decreta anche l’abrogazione del precedente Statuto dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila.

Il Direttore
Prof. Daniele Pinton

Il Moderatore
Card. Giuseppe Petrocchi

L’Aquila, 27 giugno 2022